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Ulteriori disposizioni rilevanti - decreto fiscale 2026

Data 05/06/2026

Interessi da titolo obbligazionario

Viene prevista un’esenzione temporanea, fino al 31 dicembre 2028, dall’imposta sostitutiva sui proventi finanziari a favore dei sistemi di garanzia dei depositanti[1] operanti in Italia.

Nello specifico, si escludono dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva, di cui al decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, gli interessi e altri proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia, allo scopo di evitare una riduzione delle risorse disponibili per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

L’esenzione si applica agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dal 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) e fino al 31 dicembre 2028.

Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono pari a 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Differimento del contributo per le spese amministrative doganali

Si prevede la disapplicazione, fino al 30 giugno 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese amministrative, relative agli adempimenti doganali, collegate alle importazioni di pacchi di modico valore, inferiore ai 150 euro, provenienti da Paesi extra-UE.

Ritenuta sulle provvigioni

La disposizione differisce dal 1° marzo al 1° maggio 2026 la decorrenza dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale.

La norma si inserisce nel più ampio intervento previsto dalla legge di bilancio 2026, volto a estendere tale ritenuta anche a categorie precedentemente escluse, uniformandone il trattamento fiscale.

Nello specifico, l’art. 1, cc. 140 - 142 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto l’abrogazione del regime di esonero dall’applicazione della ritenuta, di cui all’art. 25-bis c. 5 del DPR 600/73, per le provvigioni percepite:

  • dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Gli oneri derivanti da tale disposizione ammontano a 14,3 milioni di euro per l'anno 2026.

Si prevede che per le agenzie di viaggio e turismo, l’esenzione della ritenuta sulle provvigioni sia limitata, tuttavia, ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.

Gli oneri derivanti dall'attuazione di quest’ultima disposizione sono pari a 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitività nel settore marittimo

Gli interventi più rilevanti riguardano:

  • Transizione 5.0

Si prevede un aumento degli importi spettanti alle imprese che abbiano presentato le comunicazioni per i benefici previsti dal Piano Transizione 5.0 del 2025.

Nello specifico si prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che:

Il nuovo credito d’imposta:

  • è pari all’89,77% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le citate comunicazioni, con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla L. n. 232/2016, e alle spese di formazione del personale;
  • spetta nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l’anno 2026.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) comunica ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile entro il 30 aprile 2026, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Per le citate imprese è previsto, inoltre, un contributo ad hoc concesso in proporzione alle spese, risultanti dalle comunicazioni, sostenute per:

  • gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (Do Not Significant Harm - DNSH[3]);
  • le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

ll contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese e spetta nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028.

  • Aste ETS

Per quanto riguarda, invece, la destinazione dei proventi delle aste ETS[4], si richiede la realizzazione presso cantieri navali, situati all'interno dell'Unione europea, degli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, nonché dell'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi.

  • Imprese artigiane

È stato istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane, con una dotazione complessiva di 20 milioni per il 2027 e di 30 milioni per il 2028.

Tale fondo è finalizzato alla concessione di agevolazioni per l’accesso al credito in regime de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese.

Garante per la sorveglianza dei prezzi

Viene disposto che dal 1° giugno 2026, se il Garante per la sorveglianza dei prezzi rileva un possibile aumento dei prezzi dei carburanti legato a eventi straordinari o condizioni socio-economiche particolari, lo stesso trasmetta una relazione al Ministro delle imprese e del made in Italy, che, a sua volta, con proprio decreto, può attivare uno speciale regime di controllo sulla filiera dei carburanti per verificare e contrastare eventuali fenomeni distorsivi.

Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per le imprese agricole

Viene riconosciuto in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026, comprovato con le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA ed entro limite massimo di 30 milioni di euro per l’anno 2026.

Tale misura è stata prorogata dal decreto-legge n. 89 del 2026 per le medesime spese effettuate nei mesi di aprile e maggio 2026.

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane

Si introduce un incentivo a favore delle imprese che abbiano subito impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o ad una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico.

La misura, da erogare alle imprese che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2026, consiste in un contributo a fondo perduto fino al 20% (30% per le PMI) dell'intervento complessivo concesso a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'UE, secondo la disciplina dei finanziamenti agevolati di cui al cd. "Fondo 394[5]”.

Le erogazioni relative ai cofinanziamenti a fondo perduto sono autorizzate nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2026 e di 140 milioni per l’anno 2027.

Nuovi termini per la riconsegna anticipata dei carichi

La legge di conversione introduce modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, avvenuti successivamente all'8 agosto 2024 e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, sia già decorso il termine di 24 mesi dalla data della loro presa in carico. Si dispone, pertanto, la facoltà di richiedere la riconsegna anticipata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale.

Si prevede la perdita dei benefici della "definizione agevolata" nel caso di pagamento dell'unica rata o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, nel solo caso in cui il versamento tardivo sia superiore a 5 giorni.

Estensione della rottamazione-quinquies degli enti territoriali

La legge di conversione introduce ulteriori previsioni in materia di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione-quinquies) degli enti territoriali che, nell'esercizio della propria e autonoma autonomia impositiva, ne prevedano l'applicazione, disciplinandone modalità e termini.

Misure in materia di crediti contributivi

Si interviene con una serie di misure in materia di crediti contributivi. In particolare:

  • viene introdotto un nuovo piano di rateizzazione agevolata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981. In particolare, si riduce la misura del tasso di interesse di differimento e di dilazione per il versamento rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria;
  • si introduce un beneficio economico per il personale non dirigente delle regioni e delle province autonome coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi e che partecipa al recupero dei tributi gestiti dai medesimi soggetti, parametrandone i limiti rispetto al trattamento tabellare individuale. Sulla base del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, si prevede, infatti, un incremento della quota dei compensi correlato alla performance conseguita, che non può superare l'ammontare del 30% del trattamento tabellare individuale annuo lordo. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate.

Disposizioni per la continuità dell'emissione della Carta europea della disabilità

Il decreto-legge autorizza la spesa di 1,6 milioni per l’anno 2026, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea n. 2841 del 2024, al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità.

 

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[1] I sistemi di garanzia dei depositanti costituiscono dei fondi, a cui le banche devono aderire obbligatoriamente (art. 96 del TUB, D.lgs. n. 385 del 1993 e direttiva 94/19/CEE), che proteggono i correntisti in caso di fallimento bancario, fino a 100.000 euro per depositante e per banca.

[2] Il Piano «TRANSIZIONE 5.0» è stato istituito dal Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (c.d. Decreto PNRR quater) in attuazione dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che approva la ridefinizione e l’aggiornamento del PNRR e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 «Transizione 5.0» della nuova Missione 7 - REPowerEU. L’obiettivo dell’investimento è quello di sostenere, mediante un regime di credito d’Imposta, la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili. Il Piano «Transizione 5.0», in maniera complementare con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

[3] Il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè "Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali. A questo scopo il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”. Si parla di tassonomia delle attività economiche sostenibili per indicare una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali.

[4] Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS) è il principale strumento adottato dall’Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energivori (elettricità, cemento, acciaio, alluminio, laterizi e ceramiche, vetro, chimica, aviazione, etc.). L’EU ETS è, come evidenzia il GSE, un sistema cap&trade che interessa gli impianti industriali, il settore della produzione di energia elettrica e termica, il trasporto marittimo e il trasporto aereo. È cap&trade perché fissa un tetto massimo (cap) al livello complessivo delle emissioni consentite a tutti i soggetti vincolati e permette ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato (trade) diritti a emettere CO2 secondo le loro necessità. Il collocamento tramite aste è la modalità più rilevante per l’assegnazione di quote di emissione valide per adempiere agli obblighi dell’EU ETS.

[5] Si tratta di un fondo, istituito presso il Mediocredito centrale, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all’articolo 15, lettera n), della legge n. 227/1977, in Paesi diversi da quelli dell’Unione europea, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia. La misura si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

 

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