Link e Allegati

Imposte dirette - decreto fiscale 2026

Data 05/06/2026

Modifiche al regime fiscale dei lavoratori iche rientrano in Italia

La disposizione sancisce espressamente l’incompatibilità tra il regime dei neo-residenti e il nuovo regime degli impatriati, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 509 del 27 dicembre 2023, estendendo il divieto di cumulabilità con il regime della cd. flat tax per i neo-residenti anche al nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori che rientrano in Italia[1].

Nello specifico viene modificato l’articolo 1, comma 154, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio per il 2017), recante la disciplina concernente il divieto di cumulabilità tra il regime della cd. flat tax[2] per i neo-residenti, ovvero l’opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ed alcune agevolazioni nei confronti delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, al fine di aggiungere anche la nuova agevolazione prevista per i lavoratori che rientrano in Italia, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023, tra quelle per cui vige il divieto di cumulabilità.

La disciplina in esame si applica nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Rateizzazione della tassa dell’avviamento negativo

Viene introdotta la rateizzazione, in cinque quote annue, della tassazione, ai fini IRES ed IRAP, dell’avviamento negativo (c.d. “Negative Goodwill netto”, pari alla differenza negativa tra il corrispettivo ed il valore contabile dei beni e rapporti giuridici che costituiscono l’azienda o ramo di azienda acquisito) rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), a fronte delle operazioni di cessione di azienda o ramo d’azienda con continuità dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali.

Nello specifico, si prevede per i soggetti IAS/IFRS, che l’avviamento negativo, limitatamente alla quota rilevata a conto economicoconcorre in quote costanti alla formazione del reddito dell’esercizio di rilevazione contabile e dei 4 successivi (tassazione in 5 quote annue).

Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Gli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione ammontano a 22,2 milioni di euro per l’anno 20263 milioni di euro per l’anno 20270,6 milioni di euro per l’anno 2028.

Iper-ammortamento

La disposizione, eliminando il requisito della provenienza geografica dei beni, rende ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento, prevista dall’articolo 1, comma 427, della legge di bilancio per il 2026, anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. La norma si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame sono i seguenti:

  • 95,6 milioni di euro per l’anno 2027;
  • 191,5 milioni di euro per l’anno 2028;
  • 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030;
  • 267,6 milioni di euro per l’anno 2031;
  • 172 milioni di euro per l’anno 2032;
  • 45,2 milioni di euro per l’anno 2033;
  • 5,6 milioni di euro per l’anno 2034.

Si stabilisce, inoltre, che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (c.d. iper-ammortamento).

Reddito d’impresa oggetto di concordato

Sono state introdotte, nell'ambito del regime del concordato preventivo biennale, due nuove soglie di livello massimo per la proposta di reddito concordato.

In particolare, vengono fissati dei tetti massimi alla proposta di reddito concordato:

  • Punteggio ISA tra 6 e 8 (livello di affidabilità fiscale): la proposta non può eccedere il 30% del reddito dichiarato nel periodo precedente (opportunamente rettificato);
  • Punteggio ISA tra 1 e 6 (livello di affidabilità fiscale): il limite massimo di incremento è fissato al 35% del reddito del periodo precedente.

Al fine di dare più respiro a imprese e professionisti, il termine per aderire alla proposta per il biennio 2026-2027 viene ufficialmente differito al 31 ottobre 2026.

Ripristino del regime di esclusione dei dividendi e regime PEX

Una modifica rilevante viene introdotta per il trattamento fiscale IRES e IRPEF dei dividendi (regime di esclusione) e delle plusvalenze (regime di esenzione), nonché sulle modalità di applicazione della ritenuta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società non residenti, soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE.

La modifica interviene sulle riforme introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025), la quale prevedeva requisiti aggiuntivi per usufruire dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione PEX (Participation Exemption)[3].

Con il decreto-legge in esame viene ripristinato il principio secondo cui i dividendi non concorrono a formare il reddito per il 95% del loro ammontare e vengono soppressi i requisiti più stringenti per godere di tale agevolazione.

In particolare, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, il Testo unico delle imposte sui redditi (d’ora in avanti TUIR) viene novellato come segue:

  • con le modifiche apportate sugli artt. 58 e 59 del TUIR, viene eliminato il requisito dimensionale (partecipazioni detenute direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 %, o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro) rispettivamente ai fini dell’applicazione del regime PEX e ai fini dell’applicazione del regime di esclusione dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.

Le plusvalenze su partecipazioni sono, pertanto, esenti nei limiti del 41,86% del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del regime PEX, mentre gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio netto di soggetti passivi IRES concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’esercizio in cui sono percepiti, nella misura del 58,14% del loro ammontare;

  • viene ripristinata l'esclusione al 95% degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione senza le condizioni aggiuntive introdotte dalla legge di Bilancio 2026, per le società ed enti di cui all' 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR. Vengono, infatti, soppressi i riferimenti ai requisiti specifici;
  • viene eliminata la soglia di valore fiscale di 500.000 € per le stabili organizzazioni e i requisiti di partecipazione qualificata;
  • sono esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa ricevente, per il 50% del loro ammontare, gli utili provenienti da società o enti non residenti (articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 e le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti. L’esclusione al 50% è riconosciuta a condizione che si dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Gli oneri finanziari previsti sono i seguenti:

  • 35,2 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 43,9 milioni di euro per l’anno 2027;
  • 45,1 milioni di euro per l’anno 2028;
  • 45,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029.

Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi

Viene introdotta nel Testo unico delle imposte sui redditi l’esclusione dalla tassazione IRPEF per i marittimi che risiedono in Italia, ma che per ragioni legate al lavoro svolto trascorrono più di 183 giorni all’anno imbarcati su navi battenti bandiera estera, diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato per le navi iscritte nel registro internazionale.

Si precisa che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei redditi dei lavoratori marittimi esclusi dalla tassazione IRPEF.

-------------------------------

[1] Il regime agevolato per i lavoratori che rientrano in Italia è attualmente disciplinato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge n. 111 del 9 agosto 2023, è finalizzato ad attrarre risorse umane in Italia e prevede che, al ricorrere di specifiche condizioni, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrano alla formazione dalla base imponibile ai fini IRPEF, entro il limite annuo di 600 mila euro e limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

[2] I neo residenti possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF (c.d. flat tax) sui redditi prodotti all'estero (individuati in base ai criteri di collegamento reciproci a quelli che l'articolo 23 del TUIR prevede per l'individuazione di quelli prodotti in Italia) al ricorrere delle seguenti condizioni: devono aver trasferito la propria residenza fiscale in Italia (ciò implica, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 17/E/2017, l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia); non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 anni, anche non consecutivi, nel corso dei dieci precedenti all'inizio del periodo di validità dell'opzione.

[3] Con il termine Participation exemption (PEX) si intende il regime delle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.). La PEX prevede che le plusvalenze realizzate nel relativo regime non rientrino tra i ricavi soggetti a tassazione IRES o, per meglio dire, concorrano in percentuale minima al reddito imponibile dell’impresa.

Ti potrebbe interessare anche: