D.lgs. in materia doganale e di accise
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024 il D.lgs. 141/2024 recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”.
Il decreto dà attuazione agli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della Legge n. 111 del 2023 per la riforma complessiva del sistema fiscale.
Con l’adozione di questo decreto, viene abrogato il Testo Unico, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, “Testo unico delle disposizioni in materia doganale” (TULD), che ha rappresentato, fino a oggi, il quadro normativo di riferimento in materia doganale. Inoltre, sono stati abrogati il Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 e il D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374.
I principali interventi e obiettivi riguardano:
- l’aggiornamento del quadro normativo in materia doganale;
- le imposte sulla produzione e sui consumi;
- la digitalizzazione completa delle procedure e degli istituti doganali;
- un miglior coordinamento operativo tra le Autorità doganali e la razionalizzazione delle verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
- la riorganizzazione e la semplificazione del sistema sanzionatorio penale doganale e la razionalizzazione del sistema delle sanzioni amministrative.
Codice doganale dell'Unione
Le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione sono contenute nell'Allegato 1 del D.lgs. n. 141/2024 e costituiscono la nuova disciplina nazionale di riferimento in materia doganale.
Tra le varie novità, si prevedono:
- il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli, che attribuisce un ruolo ancora più centrale al Portale SUDOCO, una piattaforma unica per l’interazione tra gli operatori economici e tutte le Amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento e controllo delle merci;
- l’attribuzione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del compito di coordinare, dal punto di vista operativo, tutte le Amministrazioni coinvolte nelle verifiche delle merci in entrata e uscita dal territorio unionale, a esclusione dei controlli disposti dall’Autorità Giudiziaria e degli organi competenti per la sicurezza dello Stato e delle forze di polizia;
- la riorganizzazione e semplificazione del sistema sanzionatorio penale doganale e la razionalizzazione del sistema delle sanzioni amministrative.
Il decreto, inoltre, contiene disposizioni in materia di spedizionieri doganali, aggiornando il quadro normativo contenuto nella legge 25 luglio 2000, n. 213, nella parte in cui disciplina, tra l'altro, la procedura per il conseguimento della patente che abilita all'esercizio della professione di spedizioniere doganale.
Imposte sulla produzione e sui consumi
Il provvedimento interviene anche sulle disposizioni del Testo unico delle accise (TUA, emanato con il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) che regolano il sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, in materia di accise e altre imposte sulla produzione e sui consumi.
Nello specifico, con riferimento alle norme concernenti la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, di cui all'art. 40 del TUA, sono stati previsti interventi finalizzati principalmente, rispetto alle fattispecie di minore gravità, a ridurre l’ambito di applicazione delle sanzioni penali e ad ampliare quello delle sanzioni amministrative, mediante:
- l'innalzamento del limite quantitativo di prodotto energetico sottratto all'accertamento e al pagamento dell'accisa (da 2.000 a 10.000 chilogrammi), al di sopra del quale trova applicazione la pena detentiva della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa (art. 40, comma 4, TUA);
- l'aumento della soglia quantitativa di prodotto energetico sottratto (da 100 a 1.000 chilogrammi), all'accertamento e al pagamento dell'accisa, con esclusione del gas naturale, al di sotto della quale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (art. 40, comma 5, TUA);
- l'aggiornamento della vigente disposizione sanzionatoria riservata al gas naturale, già oggetto di depenalizzazione per effetto del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, attraverso l'innalzamento della soglia quantitativa di prodotto (da 5.000 a 10.000 metri cubi di prodotto) sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa, rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 (nuovo comma 6 dell'art. 40, TUA).
Ulteriori interventi in materia sanzionatoria riguardano:
- l'introduzione di un nuovo delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e di un nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati, senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
- l'ampliamento delle previsioni di applicazione della confisca, anche in relazione ai reati più gravi in materia di accise;
- la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità.
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Si prevede l’estensione della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui al D.lgs. n. 231 del 2001, già stabilita nella materia doganale, anche alla generalità dei reati in materia di accise stabiliti dal TUA.
Con particolare riferimento all'ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, che si verifica quando i diritti di confine o le imposte dovuti superano 100.000 euro, è prevista anche l'applicazione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
IVA all’importazione
Il decreto introduce modifiche alla disciplina del c.d. regime doganale 42, prevista dall'art. 67 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale normativa consente di beneficiare dell'esenzione dall'imposta nei casi di beni, provenienti da Paesi extra-UE, destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione per essere ivi immessi in consumo, purché l'importatore soddisfi determinati obblighi informativi.
Nello specifico, per le operazioni di immissione in libera pratica, il pagamento dell'imposta è sospeso qualora i beni siano trasferiti in altro Stato UE, eventualmente dopo l'esecuzione delle manipolazioni usuali, previamente autorizzate dall'Autorità doganale: a tal fine, l'importatore è tenuto a fornire il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in altro Stato UE, nonché, a richiesta dell'Autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in altro Stato UE.
Le modifiche apportate dal decreto in esame prevedono che, “nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i princìpi stabiliti dal Codice doganale dell'Unione", qualora venga richiesta la suindicata documentazione, l'Autorità doganale possa esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa; la cauzione viene incamerata dall'Autorità doganale se, entro 45 giorni dallo svincolo dei beni, non pervenga la predetta documentazione, oppure nel caso in cui la documentazione non sia ritenuta idonea a dimostrare l'effettivo trasferimento dei beni oggetto di importazione in altro Stato UE. Tale cauzione non sarà richiesta ai soggetti in possesso dello status di operatore economico autorizzato (AEO) e a quelli esonerati ai sensi dell'art. 51 delle disposizioni doganali nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione.
Aggiornamento del 18 ottobre 2024