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Decreto correttivo e integrativo–IRPEF, IRES e fiscalità indiretta

Il decreto legislativo n. 192 del 18 dicembre 2025, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti”, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 111 del 9 agosto 2023, è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 294 del 19 dicembre 2025 e ha introdotto numerose rilevanti novità.

Le principali misure riguardano:

  • il regime delle imposte dirette sui redditi (Irpef - Ires);
  • la fiscalità internazionale;
  • il sistema delle imposte indirette (successioni, donazioni, registro);
  • lo Statuto dei diritti del contribuente;
  • i testi unici delle sanzioni tributarie, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e della normativa su versamenti e riscossione.

 

Tassazione dei redditi delle persone fisiche

Trattamento fiscale dei familiari a carico

Il provvedimento novella la normativa vigente ampliando la platea di familiari a carico ai quali si deve fare riferimento ogniqualvolta una disposizione fiscale contenga la disciplina relativa alle deduzioni per carichi di famiglia.

Tale disposizione attua il criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge n. 111 del 9 agosto 2023, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall’imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare.

Nello specifico si considerano soggetti ai quali la norma medesima è applicabile, tenendo conto dei limiti di reddito, qualora la norma fiscale li preveda:

•    il coniuge che non sia né legalmente, né effettivamente separato; 
•   parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, verso i quali, in quanto conviventi con il contribuente, sussiste l’obbligo di legge di prestare alimenti (figli, genitori, nonché le altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile, ossia generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle germani o unilaterali).

In tema di decorrenza, si prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente 

La disposizione interviene in materia di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, modificando l’art. 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR (dpr n. 917/1986), in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge n 111 del 9 agosto 2023, che prevede, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito.

In particolare, si apporta una modifica formale alla lettera i-bis) dell’art. 51, comma 2, del TUIR al fine di coordinare il tenore letterale della norma con le più recenti disposizioni che hanno introdotto incentivi per il posticipo del pensionamento da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione

Nello specifico, con riferimento alla disciplina fiscale degli incentivi al posticipo del pensionamento, vengono ricompresi anche i lavoratori delle forme “esclusive” dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero gestioni previdenziali destinate ai lavoratori dipendenti del settore pubblico. Pertanto, sono escluse dalla tassazione, come redditi da lavoro dipendente, le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, percepite a partire dall’anno d’imposta 2025.

 

Reddito d'impresa

Rafforzamento del principio di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili

In materia di reddito d’impresa, viene rafforzato il principio di derivazione dal risultato civilistico. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i soggetti passivi Ires si realizza un ulteriore avvicinamento tra i valori fiscali ed i valori contabili nella determinazione del reddito imponibile.

Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata, che estende la validità ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni contenute nel Tuir, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i princìpi contabili, si rende applicabile anche alle microimprese, che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, e non più soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Inoltre, la disciplina prevista in caso di divergenze tra valori contabili e valori fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili è stata estesa anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi princìpi contabili, quindi, non più solo alle operazioni realizzate tra soggetti che adottano princìpi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili

Per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti assumono rilevanza fiscale (IRES ed IRAP), anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili non rilevanti (secondo le nozioni fornite dagli standard contabili di riferimento, OIC 29 e IAS) al verificarsi di determinate condizioni.

Nello specifico, tali errori vengono presi in considerazione purché la correzione sia stata effettuata:

•  entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
•  prima che i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Ai soli fini Irap è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati, non siano negativi, anche non tenendo conto dei già menzionati elementi.

Operazioni straordinarie

Viene chiarita l’interpretazione della disciplina per l’accesso al regime del cosiddetto “realizzo controllato” (articolo 177, comma 2-ter, del TUIR) che consiste in un particolare regime fiscale per il conferimento di quote o partecipazioni, nell’ipotesi in cui l’oggetto del conferimento sia una società che rientra tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), dello stesso TUIR.

Nello specifico, è stato definito il criterio per il calcolo della prevalenza del valore contabile delle partecipazioni sopra soglia rispetto al totale del valore contabile delle partecipazioni oggetto di verifica, precisando meglio la nozione di valore contabile delle partecipazioni.

Scissione mediante scorporo

La disciplina delle scissioni mediante scorporo si applica alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024, cioè dal 31 dicembre 2024, ed in particolare anche al caso in cui la società beneficiaria sia preesistente.

 

Fiscalità internazionale

Incentivi fiscali e disciplina degli aiuti di Stato

La norma modifica la disposizione quadro in materia di incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato (articolo 4 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023), precisando che, nel rispetto dei principi di cui al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le misure di natura fiscale, che presentano i requisiti di cui all’articolo 107 del Trattato, sono riconosciuti esclusivamente al determinate condizioni, individuate dalla medesima disposizione.

Nello specifico le condizioni sono le seguenti:

  • previa autorizzazione dalla Commissione europea ai sensi del menzionato articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
  • se previsti nel rispetto delle condizioni di cui al capo I e II, nonché delle condizioni delle specifiche categorie di aiuto di cui al capo III, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  • se previsti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Infine, si prevede che le disposizioni di cui sopra si applichino alle misure fiscali.

Tassazione minima globale sulle multinazionali

La disposizione apporta diverse modifiche alla disciplina della Global minimum tax con riferimento al calcolo dell’imposizione integrativa dovuta per un Paese. Inoltre, introduce nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi e introduce novità, altresì, in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite.

Nello specifico vengono apportate varie modifiche al decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 in materia di imposizione integrativa di cui alla direttiva UE 2022/2523.

Tali disposizioni trovano applicazione a partire dagli esercizi decorrenti dalla data del 31 dicembre 2023.

Sospensione di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia

Si prevede che, se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l'applicazione di una o più disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano è sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza, al fine di eliminare asimmetrie applicative.

 

Disposizioni in materia di imposte indirette

Per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta di registro viene modificata la disciplina della determinazione della base imponibile.

Ai sensi di quanto sancito dall’art. 11, l’aggiornamento dei coefficienti per il calcolo delle rendite, delle pensioni vitalizie e dell’usufrutto, in base al tasso legale, è disposto con decreto del Ministero dell'economia e Finanze – atto di rango secondario e di natura sostanzialmente amministrativa- e non più con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, atto di rango secondario e di natura politico-amministrativa.

 

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente

Sono apportate le seguenti modifiche alla legge n. 212 del 27 luglio 2000:

  • viene modificata la disciplina dell’interpello probatorio, strumento con il quale il contribuente può chiedere all’Agenzia delle entrate la verifica dei requisiti per accedere a determinati agevolazioni o regimi fiscali particolari. Per i gruppi Iva, in particolare, il riferimento all'interpello probatorio è sostituito con uno specifico interpello diretto ad ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori per l'applicazione del regime opzionale dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (art.11, comma 1, lett. f), legge n. 212/2000);
  • è introdotto il nuovo strumento della consultazione semplificata, riservato in particolare ai contribuenti di minori dimensioni, con il quale quest’ultimi possono ottenere rapidamente le risposte ai loro quesiti in ambito fiscale senza la necessità di presentare un interpello formale. L’art. 13 del decreto legislativo n. 192/2025 stabilisce che un apposito decreto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze dovrà determinare i presupposti, le modalità di presentazione, la procedura e tutti gli aspetti funzionali al corretto funzionamento del servizio, anche ai fini del coordinamento con la disciplina dell’interpello di cui al precedente art. 11 della legge n. 212/2000 (art. 10 nonies, comma 4 bis, legge n. 212/2000);
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 192/2025, inoltre, stabilisce che la presentazione delle istanze di interpello, in relazione alle fattispecie particolarmente complesse, è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità sono individuate, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d’interpello presentata, da un decreto di natura regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Adempimento collaborativo

Per i soli anni d’imposta 2024 e 2025 viene introdotta la possibilità di essere ammessi al beneficio del regime di adempimento collaborativo, anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128/2015 (Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente).

A pena di esclusione dal regime di vantaggio in esame, il contribuente dovrà comunque inviare la certificazione entro il termine del 30 settembre 2026. 

 

Disposizioni in materia di riscossione

In materia di riscossione è aggiornata la normativa riguardante la nomina, l’abilitazione e le funzioni dell’ufficiale della riscossione, attualmente regolata dagli articoli 42 e 43 del decreto legislativo n. 112/1999 e si prevede che:

  • ferme restando le abilitazioni già conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione saranno nominati dal rappresentante legale dell'agente della riscossione, tra i dipendenti del medesimo agente, in base a specifiche valutazioni relative alle effettive esigenze del sistema di riscossione;
  • gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di ufficiale della riscossione dovranno sempre essere indetti sulla base di una scansione temporale predeterminata;
  • l'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni su tutto il territorio nazionale in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza.

 

Disposizioni in materia doganale e di accise

In materia di imposte doganali, vengono modificate le disposizioni relative all’allegato 1 del decreto legislativo n. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione), sulla base di quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2025. In questo modo vengono recepite le disposizioni che limitano la confisca obbligatoria delle merci di contrabbando soltanto ai casi di mancato pagamento integrale di tributi, sanzioni ed accessori. Invece, nel caso in cui sia già avvenuta la confisca amministrativa, si stabilisce che le merci confiscate debbano essere restituite al trasgressore previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In materia di accise, invece, viene modificato il decreto legislativo n. 43/2025 (Testo sulla Revisione delle disposizioni in materia di accise) e le aliquote sul gas naturale vengono raggruppate in un unico testo e suddivise sulla base dei diversi impieghi (usi domestici, non domestici, autotrazione, elettricità).

 

Disposizioni relative ai nuovi testi unici tributari

In materia di sanzioni amministrative e penali è introdotta nel decreto legislativo n. 173/2024 la disciplina del ravvedimento speciale anche per le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, nelle ipotesi in cui non siano state operate ovvero non siano stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini di legge.

In materia di tributi erariali minori, viene stabilito che le disposizioni, relative all'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) non possono essere applicate alla Regione Sicilia, sulla base di quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2013, la quale ha già chiarito la natura erariale della stessa imposta R.C.A., confermando la spettanza della relativa entrata alla Regione a statuto speciale.

In materia di giustizia tributaria sono modificate alcune disposizioni del decreto legislativo n. 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria) riguardanti la competenza territoriale degli organi giudiziari e il deposito, in sede di appello, degli atti di conferimento del potere ai fini di verificare la legittimità delle sottoscrizioni degli atti.

In materia di versamenti e riscossione, infine, viene modificato il decreto legislativo n. 33/2025, prevedendosi la possibilità di proporre opposizione, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale, nelle controversie che riguardano gli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.

 

Disposizioni finanziarie

Il Fondo per l’attuazione della delega fiscale, di cui all’art. 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2023, è incrementato di 2.370.000 euro per l'anno 2030 e di 340.000 euro annui a decorrere dall'anno 2031.