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Imposte indirette - decreto fiscale 2026

Data 05/06/2026

Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento

Viene stabilito che, per le cessioni e le prestazioni di servizi, la base imponibile IVA corrisponde al valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto.

Tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

Nello specifico si tratta delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.

Il nuovo criterio di calcolo va applicato alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sono abrogati i commi 138 e 139 dell'art. 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026).

Sono, comunque, fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'art. 1, comma 138[1], della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026) dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge fiscale.

Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità della disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge fiscale.

Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

Modifica dell’imposta di bollo

Il nuovo decreto incrementa da 100 a 118 € l’imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, disciplinata dal comma 3 dell’articolo 9, lettera b) dell'Allegato 3 del decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025, dovuta per ciascun rapporto intrattenuto con l’intermediario.

L’applicazione è a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione.

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[1] Tale disposizione prevede che all'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni».

 

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