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D.lgs. IRPEF

Il decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF), sulla base di principi e criteri direttivi specifici volti a garantire il rispetto del principio di progressività.

  • Interventi in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche

È prevista una rimodulazione, per l’anno 2024, delle aliquote e degli scaglioni di reddito, con una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito grazie all’accorpamento dei primi due fino a 15.000 euro e tra 15.000 e 28.000 in un unico scaglione cui si applica l’aliquota più bassa del 23%.

Ai sensi del decreto legislativo n. 216/2023, le aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche sono, per l’anno 2024, così determinate:

- fino a 28.000 euro, 23%;

- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

- oltre 50.000 euro, 43%.

  • Detrazioni

Il decreto legislativo prevede, per l’anno 2024, l’innalzamento della detrazione sui redditi da lavoro dipendente da 1.880 a 1.955 euro per i contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000.

Inoltre, riduce la detrazione dall’imposta lorda per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro di un importo pari a euro 260 per gli oneri con detraibilità al 19%, salvo le spese sanitarie, relativi ad erogazioni liberali ai partiti politici nonché ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

  • Deduzioni fiscali in materia di lavoro

In materia di lavoro, il decreto legislativo prevede una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni effettuate nel 2024. Tale maggiorazione sarà pari al 20%, portando la deduzione dal 100% al 120% del costo ammesso.

Nel caso l’assunzione riguardi le categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (es: lavoratori con disabilità, disagiati, donne vittima di violenza), la deduzione potrà arrivare al 130% del costo ammesso.

  • Abrogazione della deduzione ACE (Aiuto alla crescita economica)

È stata abrogata la deduzione ACE (Aiuto alla crescita economica) prevista a partire dal 2011 ai fini di incentivare le imprese che si finanziano con capitale proprio e più volte sospesa da norme precedenti.

Decreto-legge n. 55 del 23 aprile 2025, convertito dalla legge n. 86 del 19 giugno 2025

Integrazioni al decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023

Il decreto-legge n. 55 del 23 aprile 2025 interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del  30 dicembre 2023 , al fine di prevenire un disallineamento tra il nuovo regime a tre aliquote e il precedente sistema di calcolo degli acconti e delle addizionali a quattro aliquote.

In particolare, il decreto-legge in esame opera un riallineamento tra le disposizioni in materia di IRPEF, dettate in via transitoria per il 2024 dalla norma attuativa del primo modulo di riforma dell’IRPEF, d. lgs. n. 216/2023, e quelle contenute nella legge di bilancio 2025, art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 207 del 30 dicembre 2024 , che ha stabilizzato il nuovo regime fiscale.

Il d.lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023, adottato in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) ha ridotto a tre, limitatamente al periodo di imposta 2024, le aliquote IRPEF e i relativi scaglioni di reddito nonché innalzato il limite di reddito della c.d. no tax area, prevista per i lavoratori dipendenti.

Il comma 4 del medesimo articolo 1 prevedeva, inoltre, che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali, sia per il periodo d'imposta 2024 sia per quello 2025, non si dovesse tener conto di questa riduzione delle aliquote e degli scaglioni e che, quindi, dovesse essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata applicando le aliquote e detrazioni vigenti al 2023.

Successivamente, la riduzione delle aliquote e degli scaglioni e l'aumento del limite di reddito della no tax area sono state rese strutturali con l'articolo 1, comma 2 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024  (Legge di bilancio per il 2025).

A seguito di tali modifiche, pertanto, l'articolo 11, comma 1 del TUIR (DPR n. 917/1986) prevede che, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda sia calcolata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili richiamati dalla norma, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • 23%, fino a 28 mila euro;
  • 35%, oltre 28 mila euro e fino a 50 mila euro;
  • 43%, oltre 50 mila euro.

Inoltre, per effetto delle medesime modifiche previste dall’articolo 1 del D.L. n. 55/2025, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del TUIR, è riconosciuta, per i redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli di pensione, e per taluni redditi assimilati, fino a 15 mila euro, un incremento di detrazione pari a 1.955 euro rispetto a quella previgente di 1.880 euro.

Aggiornamento del 27 giugno 2025

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