Collegato lavoro - Legge di bilancio 2025
La legge n. 203 del 17 dicembre 2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (cd. Collegato lavoro 2025) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024, ed è entrata in vigore il 12 gennaio 2025.
Il provvedimento comprende disposizioni trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione.
Disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Visite mediche
La visita medica preventiva in fase preassuntiva, svolta dal medico competente, costituisce una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro. Inoltre, in un’ottica di semplificazione, si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche, ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e presenti nella copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione.
Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi, previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Nel caso in cui questi non ritenga necessario procedere alla visita, deve dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica.
- Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare per l’anno in corso.
- Formazione continua dei medici competenti
Utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti, istituito presso il medesimo Dicastero.
- Lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei
Sono state modificate le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei, tra l'altro sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche e definendo una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni in tali locali.
- Ricorsi
E’ stata modificata la disciplina per la definizione dei ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la disciplina concernente i ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, prevedendo che gli stessi siano decisi dalla sede INAIL che ha emesso il provvedimento ritenuto illegittimo e non più dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale, istituito ad hoc per la gestione delle prestazioni Inail in favore dei suddetti lavoratori domestici.
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di politiche formative
Le principali misure riguardano:
- la sospensione della prestazione di cassa integrazione per le giornate di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolte durante il periodo di integrazione salariale; nello specifico, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi;
- la facoltà di utilizzare le risorse del Fondo bilaterale dei lavoratori somministrati senza vincoli di riparto, tra le misure relative ai lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione con contratto a termine e quelle relative ai lavoratori assunti dalle medesime agenzie a tempo indeterminato;
- la possibilità di riconoscere un'indennità ai dipendenti a tempo indeterminato delle Regioni che hanno prestato servizio a tempo determinato in attività di comunicazione e informazione per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle suddette amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore CCNL Funzioni locali 2016-2018;
- l’incremento di 5 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative;
- l’estensione, dal 2024, a tutte le tipologie di apprendistato, delle risorse destinate annualmente per la formazione del solo apprendistato professionalizzante;
- l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, e dell’Osservatorio nazionale per i PCTO con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi.
Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato e di somministrazione
Al riguardo si prevede:
- l’esclusione dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori dei casi in cui la somministrazione a termine riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche, o assunti per determinate esigenze quali svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti o di lavoratori con più di 50 anni.
Infatti, a normativa vigente la somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti;
- l’eliminazione della previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, attualmente pari a 24 mesi, nonché l’eliminazione della previsione che limitava la possibilità di utilizzare in somministrazione lo stesso soggetto in missione a 24 mesi senza obbligo di assunzione diretta da parte dell’utilizzatore;
- definizione delle caratteristiche delle attività stagionali che, in base alla normativa vigente, sono escluse dall'ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore, se richiamate nei contratti collettivi.
In particolare, si considerano attività stagionali - oltre quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963 - le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
Le misure più rilevanti riguardano:
- Periodo di prova
Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, non può essere inferiore a 2 né superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 e superiore a 30 giorni per quelli con durata da 6 a 12 mesi.
- Comunicazioni telematiche delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile
I nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni in smart working devono essere comunicati entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo.
L’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile deve essere comunicato entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica.
- Assenza ingiustificata
L'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e che a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.
- Tassazione agevolata
Potranno accedere alla tassazione agevolata (c.d. regime forfettario) i professionisti iscritti in albi o registri professionali che svolgono la propria prestazione nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, anche se risultano già assunti dagli stessi con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato.
- Unico contratto di apprendistato duale
La disposizione introduce modifiche ai contratti di apprendistato duale, consentendo una maggiore flessibilità nella transizione tra i vari tipi di apprendistato. Infatti, si interviene sull’apprendistato di primo livello, introducendo la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, non più solo in apprendistato professionalizzante ma anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché quello per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità previste dalla legge e nel rispetto dei requisiti richiesti.
Procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
Si prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 ter c.p.c. possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
Disposizioni in materia previdenziale e contributiva
Si prevede:
- la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare, fino ad un massimo di 60 rate mensili, i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal Consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti;
- l’uniformità dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’anticipo pensionistico (APE) sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, prevedendo che tali domande siano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
- l'estensione della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti iscritti ad albi professionali, già prevista per i casi di ricovero ospedaliero, decesso, parto prematuro e interruzione di gravidanza, anche ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minorenne che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista o di parto della libera professionista;
- la possibilità per il lavoratore dipendente privato o per i collaboratori in forma coordinata e continuativa, in caso di contributi pensionistici non versati per inadempimento del datore di lavoro o del committente e caduti in prescrizione, di richiedere all'INPS, con onere a carico del lavoratore, la costituzione di una rendita vitalizia. Tale possibilità è riconosciuta qualora sia decorso il termine di prescrizione per l'omologa richiesta, già prevista nell'ordinamento, da parte del datore di lavoro o da parte del medesimo lavoratore in sostituzione del datore.
Aggiornamento del 4 marzo 2025