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Fiscalità internazionale

 

Il Decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, ha finalità antielusiva, prevenendo l’erosione della base imponibile e lo spostamento abusivo di profitti verso paesi a fiscalità agevolata a danno dell’erario italiano e degli altri Stati Membri dell’Unione europea.

Sono state introdotte le seguenti novità al fine di rendere coerente il sistema tributario interno alla migliore prassi internazionale e alle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale sottoscritte dall’Italia nonché ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea sanciti anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia:

  • Global Minimum Tax

La norma recepisce la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che adegua l’approccio comune OCSE sull’imposizione minima globale al contesto europeo.

In questo modo, le imprese controllanti italiane con ricavi annui superiori a 750 milioni di euro sono tenute a versare all’erario un’imposta integrativa per quelle imprese appartenenti al proprio gruppo che risiedono in una giurisdizione a bassa imposizione. L’aliquota minima effettiva, cioè il rapporto tra le imposte pagate e il reddito imponibile, è fissata al 15%. La norma tiene in considerazione numerosi ipotesi di struttura e di trasformazione societaria e introduce uno specifico regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in oggetto.

L’adozione del decreto legislativo ha comportato anche l’adeguamento e la razionalizzazione della disciplina delle società estere controllate.

  • Residenza fiscale

Viene definito meglio il concetto giuridico di residenza fiscale, eliminando le precedenti discrasie tra il diritto interno e quello tributario internazionale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 209/2023, le persone fisiche si considerano residenti se, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, ovvero sono ivi presenti fisicamente.

Per le persone giuridiche, la residenza viene ricondotta a tre criteri alternativi tra loro: il criterio della “sede legale”, il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”.

  • Lavoratori “impatriati” e trasferimento in Italia di attività economiche

Viene parzialmente rivisto il regime fiscale agevolato a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi altamente qualificati, delle imprese o dei soggetti esercenti arti o professioni in forma associata precedentemente residenti all’estero e che rientrano in Italia a partire dal 2024, mantenendovi la residenza fiscale per un numero minimo di anni (cd. reshoring). La norma stabilisce in modo più chiaro il principio della compatibilità di questo regime agevolato con la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato.

  • Disallineamento da ibridi 

Il MEF, con decreto 6 dicembre 2024, recante l’attuazione delle disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi (“Hybrid Mismatch” che si riferisce a situazioni in cui le differenze nelle qualificazioni fiscali tra due o più giurisdizioni possono essere sfruttate per ottenere vantaggi fiscali indebiti) ha dato attuazione alla disposizione di cui all’art. 1, comma 6-bis, del D.lgs. 471/1997, relativamente alla documentazione idonea a consentire la verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV del D.lgs. 142/2018, contenente disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, e, di conseguenza, ad ottenere la disapplicazione delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di cui al suindicato decreto.

Il decreto, nello specifico, disciplina le caratteristiche e i tempi di presentazione all’Amministrazione finanziaria della documentazione per ottenere la disapplicazione delle sanzioni, in caso di violazione delle norme dettate dal D.lgs. 142/2018 in tema di disallineamento da ibridi.

Il D.lgs. 142/2018, in attuazione della direttiva del Consiglio UE 2016/1164, come modificata dalla direttiva 2017/952, ha trasfuso nel nostro ordinamento le norme idonee a contrastare le pratiche di elusione fiscale, che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno dell’Unione, in relazione ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi. L'effetto di tali disallineamenti comporta:

  • una deduzione in entrambi gli Stati (doppia deduzione);
  • una deduzione dei redditi in uno Stato senza che gli stessi siano inclusi nella base imponibile dell’altro Stato (deduzione senza inclusione);
  • la percezione di indebiti crediti di imposta per imposte pagate all’estero.

Con il termine ibridi si individuano gli accordi o le strutture, riconducibili a diverse tipologie come: strumenti finanziari ibridi, entità ibride, trasferimenti finanziari ibridi, entità con doppia residenza. In pratica, attraverso complesse transazioni attuate tramite strutture ibride, le multinazionali possono conseguire una riduzione del carico fiscale complessivo.

disallineamenti da ibridi, infatti, sono la conseguenza di un trattamento fiscale asimmetrico da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a stabili organizzazioni, negozi giuridici (ovvero strumenti finanziari o aventi ad oggetto strumenti finanziari) o componenti di reddito, idonei a generare effetti fiscali, quali i disallineamenti incoerenti (quindi definiti “ibridi”) a livello internazionale. Ad esempio il trattamento fiscale che viene accordato a soggetti passivi che risultano essere residenti in due diversi Stati può produrre un disallineamento da ibridi, dato dalla deduzione del medesimo componente negativo di reddito in entrambi gli Stati, accompagnata da reddito non a doppia inclusione. 

In proposito, il citato comma 6-bis dell’articolo 1 del D. lgs. 471/1997, prevede che “In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione, di cui al comma 2, non si applica se, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2“.

Si tratta, in pratica, di una norma “protettiva” – non a caso denominata “penalty protection” che, se applicata, consente di schivare la sanzione per la dichiarazione.

In base al decreto suindicato, tale documentazione, che consente al contribuente di neutralizzare l’applicazione della sanzione, dovrà essere predisposta in lingua italiana in relazione a ciascun periodo d’imposta e con riferimento ad ogni soggetto passivo. Per questo, se viene confezionata dal “Soggetto passivo designato” (cioè il soggetto “residente o localizzato nel territorio italiano, designato dagli altri soggetti passivi ivi residenti o localizzati a presentare per loro conto la documentazione”), deve essere articolata in modo tale da prevedere una sezione dedicata a ciascuno dei soggetti coinvolti.

La documentazione:

  • dovrà contenere le informazioni relative al gruppo multinazionale e ai singoli soggetti passivi in esso inclusi;
  • dovrà rispettare l’impostazione di cui all’allegato A del decreto con riferimento ad ogni soggetto passivo, dovrà quindi essere riportata la scheda informativa di cui all’allegato medesimo;
  • dovrà, inoltre, essere firmata dal legale rappresentante, o da un suo delegato, del soggetto passivo o del soggetto passivo designato, mediante firma elettronica con marca temporaleda apporre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a cui si riferisce la documentazione.

La documentazione deve, infine, essere predisposta in formato elettronico e consegnata all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta di esibizione da parte della stessa Amministrazione finanziaria.

Aggiornamento del 15 gennaio 2024

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