D.lgs. Adempimento collaborativo
Il decreto legislativo n. 221 del 30 dicembre 2023, introduce disposizioni volte a potenziare il regime ad adesione volontaria dell'adempimento collaborativo, il quale garantisce l’interlocuzione costante e preventiva tra amministrazione finanziaria e contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. L’obiettivo consiste nell’instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente, che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
Le novità rilevanti previste dal decreto legislativo n. 221/2023 riguardano:
- Certificazione tributaria e compiti dei professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework (TCF)
Viene introdotta una forma di certificazione tributaria rilasciata da professionisti qualificati (avvocati e dottori commercialisti, con l’eventuale ausilio di consulenti del lavoro per le materie di loro competenza), la quale attesta la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Questa certificazione comprova la conformità delle informazioni contenute nei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai principi contabili e ai requisiti indicati nel Tax Control Framework (TCF).
Il Tax Control Framework è un insieme integrato di regole, procedure, strutture organizzative e presidi, volti a consentire rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come rischio di incorrere in violazione di norme tributarie o contrasto con princìpi e finalità dell'ordinamento.
La disciplina di tale istituto è dettata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 luglio 2025 – “Modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”.
I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Alla predisposizione di tale sistema sono collegati effetti “premiali” consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati con apposita istanza di interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato in occasione dell’interpello e che il contribuente non abbia posto in essere violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.
L’opzione impegna il contribuente a mantenere il sistema predisposto, ad aggiornarlo, per far sì che detto sistema sia efficace e presidiato.
Il sistema deve essere certificato da professionisti qualificati, e, in caso di modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, dovrà essere prodotta una nuova certificazione.
L’esercizio dell’opzione è irrevocabile e ha la durata di due periodi di imposta. Al termine del secondo periodo d’imposta di vigenza del regime, viene tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta.
- Collaborazione tra contribuente e Agenzia delle entrate
Viene prevista l’applicazione generalizzata di un più effettivo contradditorio, superando l’attuale distinzione tra accertamenti previo accesso e accertamenti “a tavolino”, e un termine congruo a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento e dell’obbligo per l’ente impositore di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente.
Inoltre, è introdotta la non applicazione di sanzioni amministrative qualora il contribuente rappresenti all’amministrazione finanziaria mediante interpello in modo esauriente e tempestivo prima delle scadenze i propri rischi fiscali, salvo nel caso che lo stesso abbia attuato condotte simulatorie e fraudolente che pregiudicano il reciproco affidamento.
Aggiornamento del 15 gennaio 2024