Decreto legislativo n. 62 del 2024 in materia di disabilità
Il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 attua la riforma PNRR prescritta dalla legge n. 227 del 22 dicembre 2021, che delega il Governo in materia di disabilità prevista dalla Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore", riguardante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
L’obiettivo è quello di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.
Il decreto introduce cambiamenti significativi nella valutazione e nell’assistenza delle persone con disabilità.
Tra le principali misure, il provvedimento introduce:
- Una nuova definizione di disabilità
Il decreto sostituisce i termini come “handicap” e “invalidità” con il termine “persona con disabilità”, abbandonando la precedente terminologia obsoleta e potenzialmente discriminatoria. Infatti, l’art. 3 aggiorna la definizione di “persona con disabilità”: è tale “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.
Questa nuova definizione, in linea con la Convenzione ONU del 2006, evidenzia l’importanza di considerare la disabilità come il risultato dell’interazione tra la persona e il suo ambiente, piuttosto che come una caratteristica intrinseca dell’individuo. Nell’ art. 4 del decreto la parola «handicap» è sostituita con «condizione di disabilità»; parimenti, le parole: “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile”, ovunque ricorrono, sono sostituite con “persona con disabilità”.
- La valutazione di base e un progetto di vita individuale
Il decreto introduce la “valutazione di base” ovvero un procedimento unitario e multidisciplinare volto ad accertare la condizione di disabilità e l’intensità dei sostegni necessari. Dal 1° gennaio 2026 questa valutazione verrà affidata in via esclusiva all’INPS, si svolgerà in un’unica visita collegiale e si baserà sull’utilizzo delle classificazioni internazionali ICD e ICF[1] adottate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La valutazione di base è finalizzata al riconoscimento della condizione di disabilità, all’accertamento dell’invalidità civile e, per quanto qui più interessa, all’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica (art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).
Il decreto sancisce, inoltre, il diritto delle persone con disabilità a richiedere l’attivazione di un “progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”, per favorire l’inclusione e la partecipazione nei diversi ambiti di vita.
Tale progetto di vita, elaborato in collaborazione con la persona con disabilità e i suoi familiari, dovrà tenere conto delle esigenze, dei desideri e delle aspettative dell’individuo, promuovendo la sua autonomia e partecipazione attiva nella società. Il suo obiettivo principale è garantire il riconoscimento della condizione di disabilità e dei relativi diritti civili e sociali, compreso il diritto alla vita indipendente. In tale prospettiva, viene sottolineata l’essenzialità “strategica” del progetto di vita individuale, quale strumento per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita, in condizioni di uguaglianza con gli altri.
- L’accomodamento ragionevole
Il decreto, introducendo nella L. 104/1992 il nuovo art. 5-bis, definisce anche il concetto di “accomodamento ragionevole”, in conformità alla Convenzione ONU per le persone con disabilità (ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18). Nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisce alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo, nonché tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l’accomodamento ragionevole consiste nelle modifiche e negli adattamenti necessari e appropriati che non impongano alla pubblica amministrazione, al concessionario di pubblici servizi, al soggetto privato un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali. Di conseguenza, all’accomodamento ragionevole si deve ricorrere esclusivamente in via sussidiaria e allorquando il diritto non sia pienamente esercitabile in concreto (ad esempio, potrebbe essere ipotizzabile il ricorso all’accomodamento ragionevole per garantire l’accessibilità a un treno, in attesa della predisposizione di banchine a raso, o attraverso l’utilizzo temporaneo di apposito elevatore).
- Progetto di vita individuale
Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, è finalizzato a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita, su base di uguaglianza con gli altri. Viene, quindi, previsto che la persona con disabilità: “- è titolare del progetto di vita e deve richiederne l’attivazione; - concorre a determinare i contenuti del progetto di vita; - esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte”.
- Libertà di scelta sul luogo di abitazione e sulla continuità dei sostegni
Il progetto di vita deve favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere. Pertanto, devono essere individuate appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, deve essere garantito il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali, salvo il caso dell’impossibilità di assicurare l’intensità, in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualità specialistica necessaria.
- Unità di valutazione multidimensionale e valutazione multidimensionale
L’Unità di valutazione multidimensionale è chiamata ad elaborare il progetto di vita a seguito della valutazione multidimensionale, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali. I componenti necessari di tale unità sono:
- la persona con disabilità;
- l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
- la persona di supporto come definita all’articolo 22, se nominato dall’interessato;
- un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
- uno o più professionisti sanitari designati dalla Azienda Sanitaria o dal distretto sanitario con il compito di garantire l’integrazione sociosanitaria, di cui uno assume la funzione di coordinatore dell’unità di valutazione multidimensionale;
- un rappresentante dell’istituzione scolastica.
Il procedimento di valutazione multidimensionale si articola in quattro fasi e deve essere svolto sulla base di un metodo multidisciplinare. Inoltre, deve essere fondato sull'approccio bio-psico-sociale, tenendo conto delle indicazioni dell’ICF e dell’ICD.
- Fondo per l’implementazione dei progetti di vita
Il decreto istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l’implementazione dei progetti di vita, relativo ai progetti di vita che prevedono l’attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento. La dotazione del Fondo è determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
- Utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e del SIUSS per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali
Il provvedimento integra le finalità del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)[2] e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS)[3] con quelle dirette alle valutazioni e accertamenti sanitari per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali. Il procedimento di accertamento in tal modo viene semplificato e reso più trasparente. Infatti, l’accesso al FSE consente alla Commissione medica di ricostruire il quadro clinico in cui versa il richiedente e le relative prestazioni previdenziali e assistenziali senza che questi debba senza che questi debba presentare particolare documentazione.
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[1] La classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell’OMS insieme all’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th revision (ICD-10), all’International Classification of Health Interventions (ICHI), e alle Classificazioni derivate. L’ICF può essere utilizzata in tutti quei sistemi che hanno attinenza con la salute, come ad esempio quello della previdenza, del lavoro, dell'istruzione, delle assicurazioni, dell'economia, della legislazione e quelli che si occupano delle modifiche ambientali. Per farlo è necessario definire protocolli di utilizzo di ICF come linguaggio e come modello descrittivo dello stato di salute. L'ICF vuole fornire un'ampia analisi dello stato di salute degli individui ponendo la correlazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. La classificazione ICD (dall'inglese International Classification of Diseases; in particolare, International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death) è la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'ICD è uno standard di classificazione per gli studi statistici ed epidemiologici, nonché valido strumento di gestione di salute e igiene pubblica.
[2] Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente. Il FSE contiene l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Le informazioni presenti nel Fascicolo del cittadino vengono fornite e gestite dalle singole regioni.
[3] Il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) è stato istituito dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, una cui componente è il Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, che integra e sostituisce il Casellario dell’assistenza.
Aggiornamento del 21 maggio 2024