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Riforma della magistratura

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2025 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».

Il testo è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025. 

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo della legge, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono richiedere che si proceda al referendum popolare.

L’obiettivo del presente provvedimento è separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, mediante la modifica degli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione.

A tal fine, sono stati previsti due distinti organi di autogoverno:

  •        il Consiglio superiore della magistratura giudicante;
  •        il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Una delle principali innovazioni concernenti i due organi di autogoverno attiene alla composizione degli stessi. Nello specifico, la Presidenza di entrambi gli organi è attribuita al Presidente della Repubblica. Sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

Gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte:

Ø  per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune;

Ø  per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti.

Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi siano eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.

Ulteriore elemento di novità attiene all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti.

Il presidente dell’Alta Corte deve essere eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica o quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.

Il testo di legge prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte dinanzi all’Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza. 

Separazione delle carriere nella magistratura

La modifica sostanziale di riforma della giustizia interviene sull’articolo 104 della Costituzione, prevedendo che la magistratura, ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, è composta sia dai magistrati della carriera giudicante - i giudici che hanno funzione giudicante e devono decidere in modo imparziale le controversie - sia dai magistrati della carriera requirente - i pubblici ministeri che esercitano l’azione in tutti i casi previsti dall’ordinamento.  

L’art. 102 della Costituzione, in virtù delle modifiche apportate dalla presente legge costituzionale, stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano, altresì, le distinte carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti. 

Istituzione di due differenti Consigli superiori della magistratura

Effetto diretto della separazione delle carriere è la costituzione di due differenti Consigli superiori della magistratura, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, entrambe presieduti dal Presidente della Repubblica, così come stabilito in base alle modifiche apportate all’art. 87 della Costituzione.  

L’art. 104 della Costituzione, nella sua nuova versione, stabilisce che “Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica”. Sempre ai sensi del comma terzo del nuovo art. 104 della Costituzione, il Presidente della Corte di Cassazione sarà membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante, mentre il Procuratore generale della Corte di Cassazione sarà membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura requirente.  

Gli altri componenti dei due Consigli superiori della magistratura saranno scelti mediante sorteggio con le seguenti modalità: 

  • un terzo dei membri del Consiglio della magistratura giudicante e del Consiglio della magistratura requirente sarà estratto a sorte da un elenco composto sia da professori ordinari di università in materie giuridiche sia da avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compilerà mediante elezione; 
  • due terzi dei membri del Consiglio della magistratura giudicante e del Consiglio della magistratura requirente, invece, saranno estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti nel numero e secondo le procedure che stabilirà la legge.  

Ai sensi del comma quinto dell’art. 104 della Costituzione, ciascun Consiglio superiore della magistratura eleggerà il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dal suddetto elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. 

Ai sensi del comma sesto dell’art. 104 della Costituzione, i componenti dei due Consigli superiori della magistratura, designati mediante sorteggio, durano in carica quattro anni e non possono partecipare alle successive procedure di sorteggio.  

Inoltre, i componenti dei due Consigli superiori della magistratura, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

L’ Alta Corte disciplinare 

Il disegno di legge provvede ad istituire, riscrivendo integralmente l’articolo 105 della Costituzione, un’Alta Corte disciplinare, a cui affida in via esclusiva la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti. Dunque, la competenza attualmente esercitata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura passa all’Alta Corte disciplinare. 

L’Alta Corte è composta da quindici giudici, nominati come di seguito: 

  • tre componenti nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; 
  • tre componenti estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune, entro 6 mesi dall’insediamento; 
  • sei componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità; 
  • tre componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i magistrati giudicanti. 

Il presidente dell’Alta Corte è, invece, eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. 

La durata in carica dei giudici dell’Alta Corte è di 4 anni. 

Il testo di legge prevede, poi la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte anche per motivi di merito, dinnanzi all’Alta Corte medesima, che giudica senza la partecipazione dei membri che hanno concorso alla decisione impugnata.