Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione
È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 71 del 26-3-2025, suppl. ordinario n.8, il Decreto legislativo 24 marzo 2025 n.33, contenente il Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione.
Il testo unico è stato elaborato sulla base dell’art. 21, c. 1, della legge n. 111/2023, recante “Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario”, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all’art. 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato art. 21, c. 1.
L’obiettivo è razionalizzare e accorpare le norme previgenti in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando la frammentarietà del quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento.
Trattandosi prevalentemente di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti in materia di versamenti e riscossione, le disposizioni contenute nel testo unico rivestono carattere compilativo e sono, pertanto, prive di effetti finanziari.
Le norme si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il testo unico si compone di 243 articoli ed è suddiviso nei seguenti titoli:
TITOLO I - Disposizioni in materia di riscossione spontanea
Raccoglie le disposizioni relative al sistema dei versamenti unitari che si effettuano mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati, con facoltà di compensazione.
TITOLO II - Riscossione delle imposte sul reddito
Disciplina, principalmente, la riscossione delle imposte sul reddito, e sistematizza la normativa in materia, con particolare riferimento alla tassazione dei redditi da capitali. Inoltre, nel titolo II è confluita la disciplina delle ritenute e degli acconti.
TITOLO III - Rimborsi
Contiene le disposizioni concernenti la disciplina delle modalità di erogazione delle eccedenze e dei relativi interessi.
TITOLO IV - Riscossione mediante ruoli
Recepisce la disciplina contenuta nel Capo II “Riscossione mediante ruoli” del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, avente ad oggetto le norme relative alla formazione ed efficacia del titolo esecutivo funzionale alla riscossione forzosa dei tributi erariali.
TITOLO V - Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo
In questo titolo è confluita la disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337” che estende alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie, l’utilizzo del ruolo ai fini della riscossione sia coattiva che spontanea.
TITOLO VI - Riscossione coattiva
Recepisce le disposizioni contenute nel Titolo II “Riscossione coattiva” del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante la disciplina delle attività finalizzate al recupero forzoso della pretesa tributaria.
TITOLO VII - Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato membro UE
Reca le disposizioni di attuazione della direttiva 2010/24/UE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, già recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 149 del 2012. Il titolo reca, altresì, (i) la disciplina degli obblighi e degli adempimenti dell’agente della riscossione, quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione; (ii) la disciplina di coordinamento e abrogativa delle disposizioni confluite nel presente testo unico.
Vi sono tre allegati riguardanti:
- Allegato A: inerente all’individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi, di cui all’articolo 54 del testo unico;
- Allegato B: relativo ai canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro;
- Allegato C: contenente l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all’interno del testo unico.
Si segnalano di seguito le novità di maggiore rilievo:
Discarico automatico o anticipato
Tra le novità introdotte dal decreto si segnala l’abrogazione del discarico quinquennale dei ruoli difficilmente esigibili, ovvero la speciale procedura attivata dall’agente della riscossione in presenza di un credito ormai inesigibile o per il quale ogni azione esecutiva sia ormai infruttuosa.
Il decreto, infatti, dispone che le quote affidate all’Agenzia delle entrate- riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, siano automaticamente discaricate, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, con possibilità, in alcuni casi e a determinate condizioni, di applicare il discarico anticipato.
Riduzione delle spese per tasse e diritti in caso di riscossione coattiva
Le tasse e i diritti per atti giudiziari, dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva, sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l’agente della riscossione.
Estensione dei piani di dilazione
Nel testo unico si conferma il meccanismo, introdotto dal D.lgs. n. 110/2024, che consente di allungare i piani di dilazione, arrivando in determinati casi fino a 120 rate, in particolare, l'art. 105 rubricato “Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo” dispone che su semplice richiesta del contribuente, il quale dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Su richiesta del contribuente, il quale documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
- per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- per le somme di importo fino a 120.000 euro: da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata considerando:
- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore, l’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), l’indice di liquidità e il rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
Nell’ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
A seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della richiesta medesima, ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Aggiornamento del 22 aprile 2025