Revisione IRPEF e IRES
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 il Decreto legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024, recante la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES), che, in attuazione della riforma fiscale, Legge n. 111 del 9 agosto 2023, introduce una revisione complessiva del regime impositivo dei redditi.
Nello specifico le novità rilevanti riguardano:
- redditi dei terreni, dominicale e agrario;
- reddito da lavoro dipendente;
- reddito da lavoro autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi.
Redditi dei terreni
Con riferimento alla revisione della disciplina dei redditi dei terreni, le norme modificano gli articoli 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986).
Nello specifico le modifiche riguardano i redditi dominicali e agrari. L’intervento normativo incide, in primis, sulla disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario, attualmente basato, in maniera esclusiva, sulle attività agricole svolte sul terreno.
L’obiettivo è quello di agevolare e semplificare le modalità di imposizione dei redditi derivanti da attività agricole, anche al fine di svilupparne le potenzialità in termini di tutela dell’ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici.
A tal fine, sono state introdotte regole per valorizzare le colture innovative, come le “vertical farm” e le colture idroponiche, con l'obiettivo di sostenere un'agricoltura tecnologica e moderna, mediante l’estensione dei casi di determinazione catastale del reddito alle attività, attualmente escluse dal regime dei redditi agrari, che, pur non essendo direttamente svolte con lo sfruttamento del terreno, hanno ad oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso.
La nuova disciplina, infatti, ridefinisce il reddito dominicale e agrario:
- per quanto riguarda il reddito dominicaleè prevista una revisione della sua determinazione, mediante un decreto ministeriale che determini il reddito dominicale delle culture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati;
- le disposizioni ampliano le tipologie di attività agricole; di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, i quali non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono locati;
- per quanto riguarda il reddito agrario, la definizione del reddito agrario è stata aggiornata per includere anche attività specifiche: il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni attribuibile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nelle attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.
- Semplificazione delle classificazioni
Si prevede un sistema semplificato per l’aggiornamento delle qualità e classi di coltura nei catasti dei terreni monitorati dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che si occuperà direttamente di tali aggiornamenti, riducendo così gli obblighi di comunicazione per i proprietari degli stessi.
Redditi da lavoro dipendente
Il decreto modifica gli artt. 10, c. 1, lett. e-ter) e 51 del TUIR, ampliando le componenti escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente:
- Benefici fiscali e deduzioni - Fondi Sanitari Integrativi
Vengono ridefinite le condizioni per la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali. Viene specificato che, per beneficiare della deducibilità delle somme versate ai fondi sanitari integrativi, questi devono risultare iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari, istituita con il decreto del 31 marzo 2008.
Le somme versate ai fondi sanitari integrativi iscritti all’Anagrafe continuano a essere deducibili dal reddito complessivo, ma i fondi non registrati non saranno più riconosciuti per la deducibilità.
- Retribuzioni e fringe benefits
È stata aggiornata la soglia “ordinaria” di non imponibilità dei fringe benefit, il limite esente da tassazione per i beni e servizi ceduti dall'azienda ai dipendenti, che ora corrisponde a 258,23 euro. Inoltre, sono state modificate le modalità di determinazione del valore normale dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, che dovrà corrispondere al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Inoltre, viene stabilito che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.
Redditi da lavoro autonomo
Il decreto introduce il principio di onnicomprensività quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, analogamente a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente. Si stabilisce, infatti, che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta (in relazione all’attività artistica o professionale) e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
Con riferimento al criterio d’imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo d’imposta, viene confermata la rilevanza del principio di cassa, in base al quale sono rilevanti solo costi e ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria all’interno dell’esercizio di riferimento, ad eccezione delle deroghe espressamente previste.
Il decreto prevede, inoltre, alcune novità in merito alle esclusioni dal reddito di lavoro autonomo, le plusvalenze e minusvalenze, il trattamento fiscale dei rimborsi e dei riaddebiti delle spese, gli ammortamenti e la deducibilità di specifiche tipologie di costo.
Redditi d’impresa
Il decreto interviene sulla disciplina complessiva dei redditi d’impresa prevedendo misure per la riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.
Nello specifico, viene modificato:
- il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura, conseguiti a titolo di contributo o di liberalità;
- il trattamento fiscale della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
- il trattamento tributario delle valutazioni dei crediti e debiti in valuta.
Tra le novità più rilevanti troviamo anche:
- riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie;
- istituto della scissione mediante scorporo (articolo 2506 del Codice civile) e relativa disciplina fiscale;
- disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding;
- introduzione del nuovo criterio di tassazione per risolvere le difficoltà procedurali del regime fiscale della liquidazione.
Redditi diversi
Il decreto modifica il regime delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione prevedendo che:
- per i terreni acquistati per effetto di successione “si assumerà come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell’imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente”;
- per i terreni acquistati per effetto di donazione verrà assunto “come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente”.
Aggiornamento del 21 gennaio 2025