D. lgs. Norme integrative in materia di adempimento collaborativo
Decreto legislativo n. 108 del 29 luglio 2024
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto n. 182, il Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”.
Tale decreto contiene disposizioni correttive al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, attuativo dell'istituto volto a favorire l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria e al decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”.
Al fine di potenziare l’adempimento collaborativo sono stati previsti tre principali interventi:
- ampliamento della platea dei contribuenti ammissibili;
- nuovi benefici premiali e semplificazioni nelle procedure;
- slittamento della rata della “Rottamazione-quater”.
Adempimento collaborativo
Tra i vari interventi:
- viene prevista una specifica disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali;
- vengono introdotti alcuni chiarimenti circa la disciplina di favore prevista per le violazioni dipendenti da rischi di natura fiscale;
- viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini di decadenza dell’azione accertativa, introdotte dal D.lgs. n. 221/2023, con quella prevista dall’articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 127/2015;
- vengono previste alcune modifiche in materia di requisiti soggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti.
Nello specifico:
- il versamento dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica per il mese di dicembre va effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo;
- viene anticipato al 16 novembre il termine entro cui effettuare il versamento dell’Iva, risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell’anno, qualora l’importo dovuto sia inferiore a 100 euro;
- a decorrere dal 2025, viene ampliata la platea dei soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile, in presenza di apposita delega, anche attraverso uno degli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
- viene spostato al 31 ottobre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di Irap. Per l’Ires, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato all’ultimo giorno del decimo mese, anziché del nono mese, successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- si prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, in un’apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dalla stessa Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate. A tal fine, quest’ultima e Sogei hanno predisposto un nuovo strumento di calcolo, integrato nell’applicativo Redditionline e in quello della Dichiarazione precompilata.
Attività di liquidazione e controllo
Il provvedimento prevede l’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.
Concordato preventivo biennale
Il decreto contiene disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale, istituto dal decreto legislativo n. 13 del 2024, recante «Disciplina del Concordato preventivo biennale» in attuazione della Legge delega n. 111/2023, e destinato a contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti in Italia.
Nel dettaglio:
- la data per la messa a disposizione dei contribuenti, da parte dell’Agenzia, dei programmi informatici per acquisire i dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale viene prorogata dal 1° aprile al 15 aprile; per il solo anno 2024 tali programmi sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall’anno 2023;
- sono modificati i termini per l’adesione alla proposta formulata dall’Agenzia stabilendo che la stessa debba avvenire entro il 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
- vengono modificati i criteri di accesso al concordato preventivo: possono accedervi i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi;
- sono previsti alcuni correttivi nella determinazione della base imponibile oggetto della proposta di concordato, allo scopo di escludere quanto non rientra nella gestione caratteristica dell’attività di impresa e di lavoro autonomo;
- viene introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- si prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario.
Modifiche alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche
Il decreto prevede modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. In particolare, viene previsto che la determinazione sintetica del reddito complessivo sia effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat.
Differimento rottamazione-quater
Si prevede il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-quater) con scadenza 31 luglio 2024. In particolare, l’articolo 6 stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata in scadenza il 31 luglio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024.
Decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, il decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”, che, in attuazione della riforma fiscale, legge n. 111 del 9 agosto 2023, introduce modifiche riguardanti:
• adempimenti tributari;
• concordato preventivo biennale;
• processo tributario;
• sistema sanzionatorio.
L’obiettivo del decreto, composto da 25 articoli, è quello di rendere il nuovo assetto normativo più coerente e più facilmente applicabile da parte di contribuenti e amministrazione.
Disposizioni in materia di adempimenti tributari
Le principali modifiche riguardano:
- il coefficiente per determinazione del reddito dei contribuenti forfetari: i coefficienti di redditività basati sul codice ATECO 2007 restano in vigore fino all’approvazione dei nuovi basati sul codice ATECO 2025;
- la fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie ai consumatori finali: il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali è diventato permanente;
- la trasmissione dei corrispettivi per le ricariche delle auto elettriche: è stato introdotto un regime specifico, con obblighi di trasmissione telematica definiti dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, viene demandata a uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche dei veicoli elettrici, escludendo qualsiasi informazione sui clienti;
- la modifica dei termini per la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi da lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA: dal 2026 le CU dei redditi da lavoro autonomo saranno trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile (per il 2025 il termine era fissato al 31 marzo), mentre la dichiarazione precompilata sarà disponibile telematicamente dal 20 maggio;
- il termine per l’invio delle spese sanitarie: si stabilisce che il termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sia annuale, in luogo di quello semestrale attuale;
- la semplificazione dei termini di versamento dell’IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari: il termine di versamento è entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.
Concordato preventivo biennale[1]
Nello specifico le novità riguardano:
- l’inapplicabilità, dal 2025, del concordato ai soggetti in regime forfetario;
- l’imposta sostitutiva opzionale: viene aumentata, a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale, per i quali la differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente ecceda la soglia di 85 mila euro. In tal caso, si applicano, limitatamente alla parte eccedente tale soglia, le aliquote del 43 per cento per i soggetti IRPEF e del 24 per cento per i soggetti IRES;
- l’introduzione di nuove cause di esclusione e cessazione dal concordato preventivo biennale per i contribuenti ISA[2] che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e per talune associazioni e società partecipate dagli stessi;
- la proroga del termine al 30 settembre per l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: tale termine è differito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- la deduzione del costo del lavoro incrementale: in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale la norma prevede che tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto della proposta di concordato viene inclusa la cosiddetta maxi-deduzione del costo del lavoro del 120% per le nuove assunzioni;
- l’introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale: sono previste limitazioni quantitative al reddito concordato, pari al 10, al 15 e al 25 per cento, per i contribuenti con livelli di affidabilità tra 10 e 8 (valore ISA);
- la modifica alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale: la norma prevede che si applica la decadenza in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia (art. 36-bis, DPR n. 600/1973) e riconosce ai contribuenti la possibilità di effettuare il pagamento nei sessanta giorni successivi a quello di ricezione della comunicazione, con esclusione della facoltà di rateizzazione.
Viene chiarito, inoltre, attraverso una norma di interpretazione autentica, cosa s’intende per operazioni di conferimento, ai fini dell’individuazione di una specifica causa di esclusione e di cessazione dal regime di di concordato preventivo biennale[3]. In particolare, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle aventi ad oggetto una azienda o un ramo di azienda.
Contenzioso tributario
Nello specifico rilevano le disposizioni integrative e correttive in materia di contenzioso tributario con cui vengono introdotte diverse misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico ed estende a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione la possibilità di usufruire della conciliazione giudiziale, in precedenza riservata a quelli successivi al 5 gennaio 2024.
Sistema sanzionatorio tributario
Le novità più rilevanti riguardano:
- le modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché del sistema sanzionatorio doganale e delle accise:
- ridefinizione della graduazione delle sanzioni per violazioni in materia doganale e accise;
- estensione della possibilità di ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti;
- chiarimenti in merito alla non punibilità di alcuni reati di contrabbando in caso di ravvedimento prima dell’avvio di accertamento;
- le modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024: viene prevista la possibilità, anche per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, di beneficiare, nei casi di annullamento parziale dell'atto, dell’istituto della definizione agevolata delle sanzioni;
- le disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e disposizioni di coordinamento: la principale modifica riguarda la possibilità per i contribuenti destinatari di un provvedimento di autotutela parziale, in relazione a un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, di beneficiare degli istituti della definizione agevolata.
Disposizioni in materia di accertamento
Le principali modifiche riguardano:
- l’adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 13/2024: la principale modifica estende la preclusione alla doppia procedura di accertamento con adesione, attualmente limitata alla sola casistica dell’adesione attivata su richiesta del contribuente a seguito di notificazione dello schema di atto, anche al caso dell’adesione attivata di comune accordo;
- le disposizioni in materia di recupero e fruizione degli aiuti di Stato: la norma dispone che l’Agenzia delle entrate possa procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di recupero, aventi ad oggetto il recupero di misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di dichiarazione, percezione, fruizione dell’aiuto o di avvenuta violazione.
Aggiornamento del 20 giugno 2025
[1] Il concordato preventivo – introdotto dal D.lgs. n. 13/2024 e in parte successivamente modificato dal D.lgs. n. 108/2024 – è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi per i soggetti cui si applicano gli ISA e consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate di definizione del reddito d’impresa imponibile ai fini IRES ed IRAP, valida per due annualità.
A seguito di questo accordo fra il Fisco ed il contribuente, quindi, le imposte sui redditi e l’IRAP vengono versate, per due anni, sulla base di un reddito predefinito.
I contribuenti che aderiscono al concordato possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, la cui aliquota varia in base al punteggio ISA, calcolata sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito rilevante ai fini del concordato relativo al periodo d’imposta precedente.
[2] Gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione. Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).
[3] Ai sensi del richiamato articolo 11, comma 1, lettera b-quater), costituisce causa di esclusione dal concordato preventivo biennale, per una società o un ente, l’essere stato interessato, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, con riguardo a una società o a un’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR, aver subìto, nel medesimo anno, modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.