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D.lgs. Disciplina dei tributi indiretti diversi dall'IVA

Decreto   legislativo   18    settembre   2024  n.  139   Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di  bollo e degli  naltri  tributi  indiretti          diversi dall'IVA.

È  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 n. 182, il Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante “Disposizioni per la razionalizzaziondell’imposta di registro,  dell'imposta  sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA”.  

Tale decreto dà attuazione  ai principi di cui all’articolo 10 della legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 2023), che reca i princìpi e criteri direttivi specifici relativi ai tributi  indiretti diversi  dall’IVA,  con  particolare riferimento all’imposta   di   registro,    all’imposta    sulle    successioni  e donazioni, all’imposta di bollo e alle tasse automobilistiche.

Il decreto  si  compone  di  11  articoli  e  le disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.
Le   stesse  si   applicano  agli   atti  pubblici  formati, agli  atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

I principali interventi riguardano:  

  • l’imposta sulle successioni e donazioni; 
  • l’imposta di registro; 
  • le imposte ipotecaria e catastale; 
  • l’imposta di bollo e l’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;                                  
  • l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale;
  • le intestazioni catastali;
  • l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo per l’attuazione della delega fiscale.

Imposta sulle successioni e donazioni

Il  provvedimento  apporta  una  revisione  complessiva all’imposta sulle donazioni e successioni, modificando l’intero Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D. Lgs. n. 346/1990.

 Tra le principali modifiche si segnala quanto segue:

  • la riconduzione, nell’ambito del Testo unico, delle modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie;
  • l’applicazione dell’imposta anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a titolo gratuito, in luogo della locuzione “altra liberalità tra vivi”, ricomprendendo in questa definizione i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, introducendo una specifica disciplina;
  • l’esclusione dell’imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d’uso;
  • la previsione dell’applicazione di un’aliquota più elevata quando il disponente o il trustee versano il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione, senza tener conto delle franchigie, qualora non sia possibile determinare la categoria di beneficiari;
  • la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d’azienda familiare;
  • la previsione in base alla quale le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni;
  • la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico. La presentazione della dichiarazione avviene per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; mentre la spedizione tramite raccomandata viene riservata ai non residenti;
  • l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta con successivo controllo da parte dell’amministrazione finanziaria;
  • la previsione secondo cui l’Agenzia delle entrate, qualora ritenga che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, siano incomplete o infedeli, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale. Inoltre, viene eliminata la misura fissa degli interessi, che in precedenza il Testo Unico fissava nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

Imposta di registro

Il provvedimento apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, finalizzate a:

  • aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale;
  • semplificare la registrazione degli atti, anche telematicamente, superando le modalità previste precedentemente e rispondendo alle esigenze di digitalizzazione;
  • facilitare il versamento dell’imposta, anche mediante l’autoliquidazione della medesima da parte dei contribuenti;
  • prevedere, in merito alle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, un’apposita pattuizione recante la ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto o nei suoi allegati;
  • prevedere che, anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1%, si assumano i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015.

Imposte ipotecaria e catastale

La norma modifica le vigenti disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, accorpando le due categorie di imposte.

Imposta di bollo e imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine

La disposizione prevede che:

  • per gli atti da registrare in termine fisso ai sensi del TUR (Testo unico dell’imposta di Registro), l’imposta di bollo sia assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto;
  • per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, sia possibile assolvere l’imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico.

La dichiarazione dell’imposta di bollo e la dichiarazione dell’imposta sostitutiva, possono  essere  integrate per correggere errori od omissioniattraverso  successiva dichiarazione da presentare, tramite modelli conformi, non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento. 

Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale

Il provvedimento interviene sulle modalità  di  accesso telematico alle banche dati ipotecarie e catastali dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale viene consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Intestazioni catastali

Sono state introdotte novità in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali, mediante una semplificazione dei relativi adempimenti tributari.

Nello specifico, nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, il relativo aggiornamento delle intestazioni catastali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate, senza applicazione di tributi e oneri, in base alle comunicazioni effettuate all’Anagrafe Tributaria.

L'eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento,  che produce l'effetto di espandere la quota degli altri contitolari nel caso in cui venga meno la titolarità di qualcuno di essi ed è configurabile sia nella quota ereditaria sia nel legato, deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, esente da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall'avvenuto decesso dei soggetti di cui sopra.

Fondo per l’attuazione della delega fiscale

Il decreto incrementa, di 3.834.453 euro annui, la dotazione del Fondo per l’attuazione della delega fiscale a decorrere dall'anno 2028.

Gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettere aa), punto 2) e ff), punto 2), 4, comma 2, lettera a), 7, commi da 2 a 4, e 8, sono pari a:

  • 148.058.000 euro per l’anno 2025;
  • 93.558.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
  • 11.858.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 10, comma 1, sono pari a:

  • 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Aggiornamento del 10 ottobre 2024