Legge n. 114 del 2024 - Riforma Nordio
La Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. “Legge Nordio“) recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare", è stata pubblicata nella G.U. n. 187 del 10 agosto 2024 ed è entrata in vigore il 25 agosto 2024. Le disposizioni relative alla composizione collegiale del giudice per l'applicazione della custodia cautelare in carcere entreranno, invece, in vigore il 25 agosto 2026.
La legge è composta da 9 articoli e, tra le principali misure, introduce:
Modifiche al codice penale
Il decreto abroga, all’art.1, il delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e modifica l'art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite.
Nello specifico, con riferimento a quest’ultimo reato, viene ristretto l’ambito di applicazione, prevedendo che:
- i rapporti tra il mediatore e il pubblico ufficiale devono essere esistenti e intenzionalmente diretti allo scopo di procurare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle funzioni ad ognuno attribuite, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Con quest’ultimo termine si intende quella mediazione compiuta per indurre il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti indicati all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito;
- si applicano le circostanze aggravanti dovute alla qualificazione del soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità economiche (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o altra qualifica disciplinata dall’articolo 322-bis);
- trova applicazione un aumento di pena se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Modifiche al codice di procedura penale
Le modifiche al codice di procedura penale sono finalizzate a:
- rafforzare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, prevedendo:
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- il divieto dell'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato;
- l’estensione del divieto di acquisizione delle comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato ed il proprio difensore;
- l’interruzione immediata delle operazioni di intercettazione, se risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate;
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- assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate.
A tal fine:
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- è introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento;
- è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori;
- è previsto il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti;
- è introdotto l'obbligo per il pubblico ministero di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti;
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- garantire i diritti della persona sottoposta alle indagini preliminari in caso di eventuale applicazione di misura cautelare, prevedendo l'obbligatorietà dell'interrogatorio preventivo, che deve essere documentato integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica;
- limitare il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. (ovvero, reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, tra cui, a titolo di esempio, si citano violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, oltraggio a un magistrato in udienza, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia).
Modifiche all'ordinamento giudiziario
La legge apporta alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), correlate all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2 in materia di decisione circa l'applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva. Nello specifico sono modificati l'art. 7-bis, sulle tabelle infradistrettuali, e l'art. 7-ter, sui criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, al fine di garantire la costituzione di un collegio anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali.
Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria
Il provvedimento prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, l’incremento di 250 unità del ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Di conseguenza, viene autorizzato il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire nel corso del 2024 le procedure concorsuali per il reclutamento nell’anno 2025 delle unità di personale di magistratura citate.
Modifiche al codice dell’ordinamento militare
Si prevede che le procedure per l’avanzamento al grado superiore dei militari siano precluse solo da una sentenza di condanna di primo grado, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero da decreto penale di condanna esecutivo e non (come da normativa vigente) dal mero rinvio a giudizio.
Aggiornamento del 5 settembre 2024