Decreto legislativo n. 31 del 2024
Correttivo Cartabia
È stato pubblicato nella G.U. n. 67 del 20 marzo 2024 il D.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 recante “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.
Si tratta del primo intervento correttivo e integrativo che, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge-delega n. 134/2021, il Governo può predisporre entro due anni dall’entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia.
Il provvedimento si compone di 11 articoli, di cui 10 introducono modifiche e correttivi al D. lgs. n. 150/2022, mentre l’articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Gli interventi correttivo-integrativi si concentrano principalmente sul codice di procedura penale (art. 2), sulle norme di attuazione (art. 3), sul codice penale (artt. 1, 8 e 9) e sulle leggi speciali (artt. 4, 5, 6 e 7).
Modifiche al codice penale
Art. 1
L’art. 1, lett. a) coordina le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 150 del 2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni e la modifica dell’articolo 583-quater, secondo comma, c.p. introdotta dall’articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, chiarendo la regola della procedibilità d’ufficio del delitto di lesioni, quando questo sia commesso in danno di personale esercente professione sanitaria, sia che si tratti di lesioni lievi, sia di lesioni gravi o gravissime.
La lett. b) modifica l’ultimo comma dell’articolo 635 c.p., estendendo il regime di procedibilità a querela della persona offesa prevista per il furto aggravato di cui all’articolo 625, n. 7, del c.p. (cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede) all’omologa fattispecie del danneggiamento aggravato dall’esposizione a pubblica fede.
Art. 9 - Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità
La disposizione transitoria di cui al comma 1 estende – coerentemente con la suddetta novella dell’articolo 635 c.p. – anche a questa ipotesi il regime transitorio già previsto originariamente in materia di modifica del regime di procedibilità dall’articolo 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022.
Modifiche al codice di procedura penale
Art. 2
La lett. a) modifica l’art. 111-bis, comma 4, c.p.p., estendendo alla persona offesa dal reato, non compresa nel concetto di “parte” del processo fin quando non si costituisca parte civile, la legittimazione a presentare personalmente gli atti in modalità analogica, in deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio.
La lett. c) modifica l’articolo 133-ter, comma 1, secondo periodo, c.p.p., in tema di partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione dell’udienza, al fine di consentire, nei casi di urgenza, l’abbreviazione del termine che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza e la data fissata per lo svolgimento dell’atto o dell’udienza.
La lett. e) modifica l’articolo 157-ter c.p.p., in materia di notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto, prevedendo che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, siano effettuate mediante consegna al difensore.
La lett. f) modifica l’art. 296, comma 2, c.p.p., in materia di latitanza. Si prescrive che nel decreto motivato con il quale si dichiara la latitanza siano indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura comminata e la volontà di sottrarvisi. Si sostituisce quindi il verbo “provano” con il verbo “dimostrano”, per rendere meno difficoltosa l’applicazione dell’istituto.
La lett. l) modifica l’articolo 412 c.p.p. in materia di avocazione delle indagini preliminari da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l’archiviazione nei termini stabiliti. In particolare, la norma prevede che, se il PM ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del nuovo articolo 415–ter, comma 2, l’avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. Il Procuratore generale ha un termine di 90 giorni al fine di svolgere le indagini preliminari e di formulare le sue richieste.
La lett. n) sostituisce l’art. 415-ter c.p.p., con una disciplina che si caratterizza soprattutto per l’intervento del giudice per le indagini preliminari in un procedimento che si svolgeva all’interno del sistema della pubblica accusa.
Il nuovo art. 415-ter c.p.p. stabilisce che il PM, scaduti i termini per l’esercizio dell’azione penale, debba depositare nella segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate e darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini, in modo che possano esaminarla ed estrarne copia; se i termini per l’esercizio dell’azione penale non sono ancora scaduti, può avanzare al g.i.p. - non più al Procuratore generale presso la Corte d’appello - richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate al ricorrere delle ipotesi normativamente previste. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono avanzare istanza al g.i.p., perché valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell'azione penale.
Se il g.i.p. non autorizza il differimento del deposito degli atti di indagine, ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni.
La lett. s) modica l’articolo 459, comma 1-ter, c.p.p. che disciplina il procedimento per decreto, prevedendo che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità senza necessità di avanzare opposizione.
Modifiche alla legge n. 689/1981 in materia di pene sostitutive e ipotesi di responsabilità penale
Art. 5
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l’articolo 5 modifica l’articolo 58 della legge n. 689/1981 prevedendo che la semilibertà, la detenzione domiciliare e i lavori di pubblica utilità possano essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo procuratore speciale.
È stata poi introdotta una modifica all’art. 72 della legge n. 689/1981 (ipotesi di responsabilità penale e revoca), già interamente riscritto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, ove si prevede la revoca della pena sostitutiva in caso di condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso non più soltanto durante l’esecuzione della stessa, ma anche dopo l’applicazione della pena sostitutiva.
Modifiche al D.lgs. n. 274/2000 in tema di competenza penale del giudice di pace
Art. 6
In tema di competenza penale del giudice di pace, la norma prevede un intervento di coordinamento all’articolo 17 del decreto legislativo n. 274/2000 (Archiviazione), adeguando i richiami ivi contenuti alle pertinenti modifiche apportate al codice di rito dal decreto legislativo n. 150/2022 alla nuova regola di giudizio (ragionevole previsione di condanna). La disposizione è una novità rispetto al testo del decreto legislativo n. 150 del 2022.
Aggiornamento del 9 maggio 2024