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D.lgs. Fiscalità internazionale

Il Decreto legislativo n.209 del 27 dicembre 2023, ha finalità antielusiva, prevenendo l’erosione della base imponibile e lo spostamento abusivo di profitti verso paesi a fiscalità agevolata a danno dell’erario italiano e degli altri Stati Membri dell’Unione europea.

Sono state introdotte le seguenti novità al fine di rendere coerente il sistema tributario interno alla migliore prassi internazionale e alle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale sottoscritte dall’Italia nonché ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea sanciti anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia:

  • Global Minimum Tax

La norma recepisce la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che adegua l’approccio comune OCSE sull’imposizione minima globale al contesto europeo.

In questo modo, le imprese controllanti italiane con ricavi annui superiori a 750 milioni di euro sono tenute a versare all’erario un’imposta integrativa per quelle imprese appartenenti al proprio gruppo che risiedono in una giurisdizione a bassa imposizione. L’aliquota minima effettiva, cioè il rapporto tra le imposte pagate e il reddito imponibile, è fissata al 15%. La norma tiene in considerazione numerosi ipotesi di struttura e di trasformazione societaria e introduce uno specifico regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in oggetto.

L’adozione del decreto legislativo ha comportato anche l’adeguamento e la razionalizzazione della disciplina delle società estere controllate.

  • Residenza fiscale

Viene definito meglio il concetto giuridico di residenza fiscale, eliminando le precedenti discrasie tra il diritto interno e quello tributario internazionale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 209/2023, le persone fisiche si considerano residenti se, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, ovvero sono ivi presenti fisicamente.

Per le persone giuridiche, la residenza viene ricondotta a tre criteri alternativi tra loro: il criterio della “sede legale”, il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”.

  • Lavoratori “impatriati” e trasferimento in Italia di attività economiche

Viene parzialmente rivisto il regime fiscale agevolato a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi altamente qualificati, delle imprese o dei soggetti esercenti arti o professioni in forma associata precedentemente residenti all’estero e che rientrano in Italia a partire dal 2024, mantenendovi la residenza fiscale per un numero minimo di anni (cd. reshoring). La norma stabilisce in modo più chiaro il principio della compatibilità di questo regime agevolato con la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato.

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