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D.lgs. Accertamento tributario e concordato preventivo biennale

In attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023 n. 111 è stato adottato il Decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2024 ed entrato in vigore in data 22 febbraio 2024.

Le principali novità riguardano:

  • Razionalizzazione del processo di partecipazione del contribuente nel procedimento di accertamento tributario

Il decreto reca una serie di disposizioni volte a rafforzare la partecipazione del contribuente nel procedimento di accertamento tributario, ampliando i casi di definizione tramite adesione del contribuente razionalizzando le forme di intervento nel medesimo.

  • Razionalizzazione e riordino delle disposizioni in materia di analisi del rischio

La normativa individua un elenco di definizioni da ritenersi valido per tutte le disposizioni di legge che richiamano l’analisi del rischio in materia tributaria e indica le finalità per le quali possono essere utilizzati i risultati dell’analisi del rischio, in conformità con le norme vigenti in materia di privacy.

  • Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere

Al fine di combattere l’evasione fiscale, la riforma rafforza la cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, favorendo lo scambio di informazioni per assicurare il corretto accertamento delle imposte e la realizzazione di verifiche congiunte secondo le norme vigenti internazionali e euro-unitarie.

  • Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

Vengono introdotte misure volte al contrasto di fenomeni fraudolenti in ambito IVA. In particolare, è richiesto il possesso di specifici requisiti soggettivi di integrità morale ai rappresentanti fiscali dei soggetti per i quali sono previsti obblighi o diritti derivanti dalle norme in materia di IVA ma non residenti nel territorio dello Stato.

  • Modifiche al regime di prescrizione dell’azione dello Stato per il conseguimento dell’imposta sui premi di assicurazione

Il decreto apporta modifiche ai termini per la presentazione di dichiarazioni tardive da parte dei contribuenti e ai termini di prescrizione per il conseguimento, da parte dello Stato, delle imposte, degli interessi e delle sanzioni sui premi di assicurazione. In particolare, in caso di infedele denunzia, l'azione di riscossione decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele, mentre, per il caso di omessa denuncia, l’azione decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

  • Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

Il decreto ha tra le sue finalità quella di favorire la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi e l’adempimento spontaneo e, per tale ragione, consente l’accesso ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo al concordato preventivi biennale, così da favorirne l’adempimento spontaneo.

Tramite il concordato le suddette categorie di contribuenti possono definire in anticipo il proprio reddito del biennio successivo: con il decreto in commento vengono delineate le modalità di adesione e di rinnovo della proposta di concordato, la quale è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva.

La disciplina del concordato preventivo biennale è rivolta anche ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che aderiscono al regime forfetario, secondo modalità specifiche (cause di esclusione, gli effetti dell’accettazione e gli adempimenti a carico dei medesimi) individuate nel decreto stesso.

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