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Decreti legislativi n. 44 e n. 45 del 2024

 

Decreto legislativo del 28 marzo 2024, n. 44

Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Decreto legislativo del 28 marzo 2024, n. 45 

Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71

(pubblicati nella G.U. n. 81 del 6 aprile 2024 - entrata in vigore: 21 aprile 2024)

In attuazione della legge del 17 giugno 2022, numero 71, che conferisce al Governo il mandato di riformare sia l’ordinamento giudiziario tradizionale che quello militare, sono stati adottati i Decreti legislativi n. 44 e n. 45 del 28 marzo 2024, i quali intervengono sugli aspetti organizzativi e disciplinari, nonché sulla selezione e l’accesso al ruolo dei magistrati e alla strutturazione del Consiglio superiore della magistratura.

In particolare, il decreto legislativo n. 44 del 28 marzo 2024 riforma l’ordinamento giudiziario sotto molteplici aspetti:

  • Corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario

Il testo legislativo prevede l’istituzione di corsi per la preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo, oppure hanno prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021.

  • Istituzione di una prova psico attitudinale in fase di selezione dei magistrati

Il decreto legislativo prevede, per i candidati ammessi alla prova orale, un colloquio psico-attitudinale diretto a verificare l'assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria. I test psico-attitudinali sono individuati dal Consiglio superiore della magistratura nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria. Il colloquio psico-attitudinale è diretto dal presidente della commissione con l'ausilio dell'esperto psicologo.

  • Aumento del numero di consegne al concorso di magistrato ordinario

Il decreto prevede che i candidati non idonei possano partecipare per quattro volte al concorso, aumentando così il numero di consegne da tre a quattro.

  • Estensione degli ammessi al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

Il decreto amplia la platea di coloro che possono fare domanda di ammissione al tirocinio giudiziario, estendendola anche agli studenti non laureati che però abbiano sostenuto gli esami di diritto costituzionale, diritto privato, procedura civile, diritto commerciale, diritto penale, procedura penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo. Saranno tuttavia preferiti coloro i quali presentano domanda e hanno già conseguito la laurea rispetto a coloro i quali presentano domanda prima del conseguimento del titolo.

  • Valutazione della professionalità

Il decreto prevede che i magistrati siano sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura.

Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

  • Conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

Il testo prevede che, per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, è oggetto di valutazione anche la capacità scientifica e di analisi delle norme, che viene demandata ad una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense.

Il decreto legislativo n. 45 del 28 marzo 2024 interviene in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nello specifico:

  • Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo

Il decreto legislativo dispone l’obbligo del collocamento fuori ruolo per tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non garantisce l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario.

Si prevede l’obbligo del collocamento fuori ruolo per lo svolgimento dell’incarico di direttore dell'ufficio di gabinetto e di capo della segreteria di un Ministro.

  • Requisiti per il collocamento fuori ruolo

Il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

  • sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;
  • sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.

 

  • Presupposto oggettivo (c.d. Interesse dell’amministrazione)

Il decreto prevede che il collocamento fuori ruolo dei magistrati è autorizzato dall’organo di governo autonomo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza, ossia quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione.

  • Limiti di permanenza fuori ruolo

Il decreto legislativo prevede che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo superiore ai sette anni.

  • Relazione informativa

Il decreto prevede che l'istituzione conferente l'incarico provveda alla predisposizione di una relazione illustrativa relativa all’attività svolta dal magistrato al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in aspettativa.

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