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D.lgs. Contenzioso tributario

Il decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023, ha introdotto nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, in attuazione della riforma fiscale.

Le novità riguardano in particolare:

  • Processo tributario telematico

Il decreto prevede l’obbligo per il giudice, le parti e i consulenti tecnici di impiegare le modalità telematiche per la notifica e il deposito di tutti gli atti e provvedimenti, salvo specifica e temporanea autorizzazione del Presidente della Corte e della Sezione di utilizzo della modalità cartacea. La violazione di queste norme, salvo la mancata sottoscrizione digitale da parte del giudice, non determina nullità o invalidità del deposito, ma sussiste l’obbligo di regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice. Le parti che si difendono personalmente senza assistenza tecnica possono eccezionalmente utilizzare anche la modalità cartacea di notifica e deposito degli atti. Il decreto riconosce, inoltre, la possibilità alla parte di richiedere di intervenire da remoto nei processi tributari.

  • Sentenze in forma semplificata

Il decreto disciplina le modalità di redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida con sentenza in forma semplificata, che contenga, in motivazione, l’indicazione del punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo nel caso di specie.

  • Compensazione delle spese di giudizio

Il decreto interviene in materia di spese di giudizio, applicando la compensazione delle stesse, non solo in caso di soccombenza reciproca delle parti e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ma anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

  • Estensione della facoltà di ricorso

Il decreto introduce anche la facoltà di ricorso del contribuente dinanzi alla Corte di giustizia tributaria contro il rifiuto espresso e tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria nonché contro il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela facoltativa da parte dell’amministrazione finanziaria, istituti previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente a seguito della novella legislativa dal decreto legislativo n. 219/2023.

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