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D.lgs. Adempimento collaborativo

Il decreto legislativo in esame introduce disposizioni volte a potenziare il regime ad adesione volontaria dell'adempimento collaborativo, il quale garantisce l’interlocuzione costante e preventiva tra amministrazione finanziaria e contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. L’obiettivo consiste nell’instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente, che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

Le novità rilevanti previste dal decreto legislativo n. 221/2023 riguardano:

  • Certificazione tributaria e compiti dei professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework (TCF)

Viene introdotta una forma di certificazione tributaria rilasciata da professionisti qualificati (avvocati e dottori commercialisti, con l’eventuale ausilio di consulenti del lavoro per le materie di loro competenza), la quale attesta la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Questa certificazione comprova la conformità delle informazioni contenute nei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai principi contabili e ai requisiti indicati nel Tax Control Framework (TCF).

Il Tax Control Framework è un insieme integrato di regole, procedure, strutture organizzative e presidi, volti a consentire rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come rischio di incorrere in violazione di norme tributarie o contrasto con princìpi e finalità dell'ordinamento.

  • Collaborazione tra contribuente e Agenzia delle entrate

Viene prevista l’applicazione generalizzata di un più effettivo contradditorio, superando l’attuale distinzione tra accertamenti previo accesso e accertamenti “a tavolino”, e un termine congruo a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento e dell’obbligo per l’ente impositore di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente.

Inoltre, è introdotta la non applicazione di sanzioni amministrative qualora il contribuente rappresenti all’amministrazione finanziaria mediante interpello in modo esauriente e tempestivo prima delle scadenze i propri rischi fiscali, salvo nel caso che lo stesso abbia attuato condotte simulatorie e fraudolente che pregiudicano il reciproco affidamento.

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