Link e Allegati

Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR

Data 09/09/2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 il Decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026, recante il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), adottato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, di cui all'articolo 21 della legge n. 111 del 9 agosto 2023 .

I principi e i criteri direttivi, stabiliti dall'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 111 del 9 agosto 2023, per la redazione dei testi unici per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, sono i seguenti:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;

  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

L'obiettivo del nuovo TUIR è quindi quello di riordinare e coordinare la normativa vigente in materia di imposte sui redditi, consolidando in un unico corpo normativo le disposizioni finora sparse in vari provvedimenti legislativi stratificatisi nel tempo.

Il nuovo TUIR è organizzato per regimi omogenei ed è suddiviso in quattro Parti:

  • La Parte I è rubricata “Regime ordinario” e si compone di 4 Titoli dedicati, rispettivamente, a IRPEF, IRES, Disposizioni comuni e Rapporti internazionali;

  • La Parte II è dedicata ai “Regimi speciali", ripartite in titoli in base al soggetto passivo dell’imposta;

  • La Parte III è riservata all’”Imposizione minima globale”;

  • La Parte IV ricomprende le “Disposizioni varie, transitorie e finali”.

Il nuovo testo conferma l’originario impianto normativo della disciplina dell’IRPEF e dell’IRES, ponendosi in continuità con il sistema previgente.

Quanto alla disciplina dei regimi speciali, figurano nel nuovo Testo unico le norme in materia di:

  • cedolare secca sulle locazioni abitative;

  • locazioni brevi;

  • regime forfetario per lavoratori autonomi;

  • tassazione agevolata dei premi di produttività;

  • trattamento fiscale delle liberalità destinate ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

  • regime dei lavoratori impatriati;

  • agevolazioni per il rientro in Italia di docenti e ricercatori;

  • regimi speciali per cooperative, imprese marittime e SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata).

Sono presenti anche le disposizioni relative alla Participation Exemption (PEX) che disciplina il regime di parziale esenzione delle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni, al ricorrere dei requisiti dettati dalla normativa. Tale riordino consente un migliore coordinamento con le altre disposizioni in materia di reddito d’impresa.

Nel complesso, dunque, la risistemazione organica delle disposizioni del TUIR consente ai destinatari delle norme di individuare in modo più agevole le regole applicabili ai diversi regimi fiscali.

Tra gli interventi principali di riorganizzazione del decreto legislativo n. 117/2026 si segnalano:

  • Disciplina della Global Minimum Tax, introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023: un’imposizione minima globale al 15% per i grandi gruppi multinazionali e nazionali, realizzata attraverso il meccanismo dell’applicazione di un’imposta integrativa che garantisce un livello impositivo minimo dei predetti gruppi di imprese (artt. 309-310);

  • Ricollocazione dei bonus edilizi: il provvedimento riordina le normative e i regimi applicabili ai bonus casa, all'ecobonus e al sismabonus all'interno della riforma fiscale. In particolare, il testo fa chiarezza sulla detrazione delle spese per incentivi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 17), sulla detrazione per l’adozione di misure antisismiche (art. 371) e raccoglie le disposizioni in materia di detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 372).

Il TUIR è entrato in vigore il 4 luglio 2026, ma le disposizioni ivi contenute si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027, come previsto dall'art. 377 del Testo medesimo. Fino a tale data troverà applicazione il precedente TUIR di cui al dPR n. 917 del 22 dicembre 1986. A partire, poi, dal 1° gennaio 2027 gli articoli da 1 a 191 del vecchio TUIR saranno abrogati per effetto dell'art. 376 del nuovo TUIR, insieme alle altre disposizioni incompatibili con il nuovo testo o non più attuali.