Il 26 agosto 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 149 del 7 agosto 2026 recante “Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria”[1].
Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 agosto 2026 al fine di dare attuazione all’art.19, comma 1, lett. m-bis), della legge delega fiscale n. 111/2023, introduce la disciplina dello stato giuridico dei magistrati tributari uniformandola, nei limiti della compatibilità, a quella della magistratura ordinaria.
Il decreto interviene su due pilastri del sistema: il D.Lgs. n. 545 del 31 dicembre 1992, che regolamenta l'ordinamento delle Corti di giustizia tributaria, e il Testo Unico della giustizia tributaria di cui al D.Lgs. n. 175 del 14 novembre 2024, ridisegnando lo status giuridico di chi amministra la giustizia tributaria, introducendo nuove regole su ruolo, formazione, incompatibilità e responsabilità disciplinare dei magistrati tributari.
Ruolo unico nazionale, accesso e formazione
Tra le novità più rilevanti c’è l’istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, organo di autogoverno della magistratura tributaria
Il decreto interviene anche sul reclutamento, fondato su procedure selettive concorsuali introducendo esplicitamente la regola del cosiddetto “doppio del decimo”: il Ministro dell’economia e delle finanze può chiedere al Consiglio di presidenza di assegnare agli idonei ulteriori posti, entro un limite non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili (art. 4, D. lgs. n. 545/1992).
Viene, inoltre, sancito il principio della formazione continua: ai componenti delle Corti di giustizia tributaria è assicurato l’aggiornamento professionale, a garanzia dell’indipendenza e dell’efficienza dell’ordinamento giudiziario tributario. I magistrati sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento individuati come obbligatori dal Consiglio di presidenza (art. 5 bis, D. lgs. n. 545/1992).
Incompatibilità e garanzie
Il decreto avvicina lo status dei magistrati tributari a quello dei magistrati ordinari, prevedendo l’applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni sui requisiti generali e sulla decadenza dall’impiego.
Particolare rilievo assumono le incompatibilità. Ai magistrati tributari si applicano, oltre alle regole dell’ordinamento giudiziario, specifiche ipotesi: i magistrati tributari non possono appartenere alle Corti nelle cui sedi parenti entro il secondo grado, affini in primo grado, coniuge o convivente siano abilitati all’assistenza tecnica o svolgano determinate attività professionali nel settore tributario. L’accertamento delle cause di incompatibilità è attribuito al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
In materia di status giuridico dei magistrati tributari, il provvedimento disciplina dimissioni e riammissione in servizio, dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa d’ufficio per infermità, trasferimento d’ufficio e diritto di partecipazione ai procedimenti che incidono sulla posizione del magistrato.
Il trasferimento d’ufficio può avvenire solo in casi specifici di incompatibilità o per impossibilità incolpevole di svolgere, nella sede assegnata, le funzioni con piena indipendenza e imparzialità.
Nei relativi procedimenti, il magistrato ha diritto di prendere visione degli atti, estrarne copia, presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.
Responsabilità disciplinare
Particolarmente articolata è la nuova disciplina della responsabilità disciplinare, fondata sulla violazione del dovere del magistrato tributario di esercitare le proprie funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona.
Il decreto tipizza gli illeciti disciplinari dei magistrati tributari, distinguendo tra condotte commesse nell’esercizio delle funzioni, condotte attuate fuori dall’attività giudiziaria e illeciti conseguenti a reato (art. 15 bis, D. lgs. n. 545/1992).
Tra gli illeciti figurano, tra l’altro, la violazione consapevole dell’obbligo di astensione, l’omessa comunicazione di cause di incompatibilità, i comportamenti gravemente scorretti, le interferenze nell’attività giudiziaria di altri componenti, i ritardi reiterati e ingiustificati, la violazione del dovere di riservatezza e l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza autorizzazione. Resta, però, fermo il principio che l’interpretazione delle norme e la valutazione dei fatti e delle prove non determinano responsabilità disciplinare.
Il sistema sanzionatorio è graduato. Le sanzioni sono: l’ammonimento, la censura, la perdita dell’anzianità, l’incapacità temporanea a esercitare incarichi direttivi o semidirettivi, sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni e, infine, rimozione.
L’articolo 2 del D.lgs. n. 149/2026 prevede puntuali interventi di coordinamento normativo con le disposizioni i previste per la magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile, estendendo alla magistratura tributaria gli istituti applicabili alle altre magistrature.
[1] Il sistema della giustizia tributaria è costituito dall’insieme degli organismi che si occupano della giurisdizione tributaria:
Corti di Giustizia Tributaria di primo grado giudicano in primo grado;
Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado giudicano in appello.