Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 - Supplemento Ordinario n. 30 - è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 147 del 7 agosto 2026, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale», in vigore dal 12 agosto 2026.
Il provvedimento, in attuazione della delega fiscale contenuta negli articoli 13 e 14 della Legge n. 111 del 9 agosto 2023, come prorogata dalla legge n. 120 dell'8 agosto 2025, persegue una duplice finalità:
rafforzare il rapporto di collaborazione tra contribuenti ed enti territoriali, semplificando adempimenti e modalità di riscossione;
completare il disegno del federalismo fiscale regionale, attribuendo a Regioni, Province e Città metropolitane nuove forme di compartecipazione ai tributi erariali.
Le principali novità riguardano:
i rapporti con il contribuente e le nuove regole di riscossione;
bollo auto, IRPEF, IRAP, IMU, TARI e canone unico;
Federalismo fiscale
Rapporti con il contribuente e nuove regole di riscossione
Il provvedimento mira a potenziare l'utilizzo degli strumenti di compartecipazione, già inseriti all'interno dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27 luglio 2000), per la materia dei tributi locali, a creare una maggiore compartecipazione nel procedimento di riscossione e ad assicurare che il contribuente possa adempiere spontaneamente nel modo più corretto possibile.
Il decreto demanda a Regioni ed Enti Locali di provvedere ad individuare espressamente l'elenco dei provvedimenti per i quali può essere esclusa l’obbligatorietà del preventivo contraddittorio.
Vengono rafforzati, inoltre, gli strumenti di compliance già sperimentati a livello statale per facilitare le riscossioni da parte dei contribuenti: Regioni ed enti locali potranno inviare comunicazioni preventive per favorire il ravvedimento e avvisi bonari per regolarizzare versamenti tardivi o omessi, con sanzioni ridotte. Il contribuente ha 60 giorni di tempo per fornire chiarimenti o segnalare errori prima che vengano intrapresi gli accertamenti.
Addebito diretto su conto corrente bancario o postale
Viene prevista la possibilità di ridurre aliquote e tariffe in caso di pagamento tramite addebito diretto su conto corrente bancario o postale.
«Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza»
La norma consente di applicare le disposizioni contenute nel Codice della Crisi d'Impresa (D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019), oggi limitata ai tributi erariali, anche nella gestione dei tributi locali.
Accertamento esecutivo
Dal 1° gennaio 2027 viene esteso ai tributi regionali il modello dell'accertamento esecutivo, già in uso per i tributi comunali: l'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo senza necessità di successiva cartella di pagamento.
Privilegio generale sui mobili del debitore
Il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto nella normativa vigente solo per i tributi comunali e provinciali, viene esteso ai crediti tributari delle Regioni.
Rateazione dei debiti
In assenza di una legge regionale specifica, il contribuente in temporanea difficoltà potrà ottenere dilazioni fino a 72 rate mensili, secondo fasce di importo che vanno da un minimo di 4 rate (per debiti tra 100 e 500 euro) fino al massimo per gli importi superiori a 20.000 euro.
Oneri di riscossione
Sono, inoltre, ridefiniti gli oneri di riscossione a carico del debitore (3% se il pagamento avviene entro 60 giorni, 6% oltre tale termine).
Sanzioni
Viene estesa ai tributi regionali e locali la disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie contenuta nel decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e, dal 1° gennaio 2027, la disciplina contenuta nella parte I, titolo I, capo I del nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo n. 173 del 5 novembre 2024).
Bollo auto, IRAP, IMU, TARI e canone unico
Bollo auto
La tassa automobilistica dal 1° gennaio 2028 non sarà più legata a scadenze fisse ma diventerà annuale, con decorrenza dal mese di immatricolazione del veicolo, e potrà essere versata anche in quattro rate su base regionale.
Sulla base del criterio di territorialità la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione al luogo di residenza del soggetto passivo del tributo, mentre, per le persone giuridiche il tributo è dovuto nel luogo della sede legale, salvo che la gestione ordinaria avvenga altrove.
IRAP E IRPEF
Con riferimento all’IRAP, si riconosce la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di introdurre, con propria legge, delle detrazioni. Inoltre, le Regioni medesime potranno azzerare, oltre che ridurre, l'addizionale IRPEF e introdurre soglie di esenzione basate sul reddito, mentre resta fissata all'1,23% l'aliquota di base dell'addizionale regionale.
IMU
Per l'IMU, dal 2027 la dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica.
TARI
Il decreto rafforza il principio secondo cui il prelievo tributario deve riflettere l’effettiva gestione dei rifiuti, valorizzando la sostenibilità ambientale. La norma armonizza la disciplina della TARI con i principi europei sull'ambiente e con il Testo Unico Ambientale.
Viene chiarita la distinzione tra rifiuti urbani e assimilati, si riducono a 90 giorni i termini per le dichiarazioni di inizio o variazione dell'occupazione e si introducono agevolazioni per chi pratica il compostaggio domestico, sia per le utenze agricole che vivaistiche.
Canone unico patrimoniale
Le delibere tariffarie adottate dal 2021 al 2025 restano valide se caricate sul portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026.
Federalismo fiscale
La parte più rilevante e innovativa del decreto riguarda il completamento del federalismo fiscale regionale.
Compartecipazione all'IRPEF
Dal 2027 alle Regioni a statuto ordinario viene attribuita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF, che sostituisce alcuni trasferimenti statali oggi soppressi, con un meccanismo di perequazione finanziato da un apposito fondo statale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Sempre dal 2027, viene introdotta un’analoga compartecipazione all'IRPEF, in favore di Province e Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna (0,92% nel 2027, 0,97% dal 2028), a copertura della soppressione del gettito derivante dall'imposta sulla responsabilità civile auto (RCA), la cui aliquota erariale viene fissata al 12,5%.
Al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo, con una dotazione iniziale di 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, con ulteriore incremento di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
Tavolo tecnico
È istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la partecipazione dell'ANCI, per studiare la fiscalizzazione dei trasferimenti spettanti ai Comuni e analizzare la compartecipazione ai tributi erariali.