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Correttivo Omnibus

Data 30/10/2026

Dal 12 agosto 2026 è in vigore il decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026, intitolato “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione”.

Il decreto, emanato in attuazione della legge delega fiscale n. 111/2023, ha lo scopo di correggere e coordinare i testi unici già approvati nel quadro della riforma tributaria, e interviene anche sulle norme in tema di successioni e donazioni, accise e concordato preventivo biennale. Si articola in 37 articoli raggruppati in 12 titoli.

Lavoro dipendente e lavoro autonomo (artt. 1-3)

Per quanto riguarda i familiari a carico, tra le condizioni per fruire della detrazione di cui all’art. 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi viene meno quella relativa alla convivenza o alla percezione di assegni alimentari, inizialmente prevista al comma 4 ter del citato articolo del TUIR (art. 1).

Quanto ai fringe benefit, resta fermo il sistema di tassazione forfettaria (criterio convenzionale) delle auto aziendali assegnate in uso promiscuo, determinabile sulla base delle tabelle ACI e differenziata a seconda della tipologia di alimentazione dei veicoli. Ai fini dell’applicazione del suddetto criterio, viene invece soppresso il requisito della nuova immatricolazione e la concessione al dipendente con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale criterio si applica fino al quinto anno dall’immatricolazione del veicolo; dal sesto anno, la misura della determinazione forfettaria del reddito attribuibile all’auto aziendale è aumentata del 50 per cento.

Introdotta, inoltre, una maggiorazione forfettaria del 5% per gli accessori e gli allestimenti che non sono inclusi nelle tabelle ACI e che non siano stati acquistati direttamente dal dipendente. Prevista infine l'estensione esplicita della clausola di salvaguardia (relativa ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024) all'ipotesi in cui il veicolo venga riassegnato a un dipendente diverso dal primo assegnatario (art. 2).

Introdotti, inoltre, due nuovi commi 3-quater e 3-quinquies all’articolo 54 TUIR, con cui viene definito il trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta. In particolare, si stabilisce che tali importi siano soggetti a imposta sostitutiva del 26% qualora non costituiscano il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale. In tal caso, infatti, il corrispettivo concorre a formare il reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta (art. 3).

Reddito d'impresa e fiscalità internazionale (artt. 4-11)

Per le imprese agricole sono riformulati i criteri di calcolo del reddito (impiego degli immobili strumentali e richiami ai soggetti che hanno optato per la determinazione su base catastale ai sensi dell'art. 1, comma 1093, L. 296/2006 - art. 4). Rivisti in maniera più incisiva anche i criteri di derivazione del reddito imponibile dall'utile di bilancio per i soggetti che lo redigono secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Per le plusvalenze su titoli già iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie è stabilita inoltre una disciplina transitoria dedicata (art. 5). Si prevede infine un riallineamento straordinario e una tantum dei disallineamenti tra valori contabili e fiscali realizzatesi in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 (art. 6).

Introdotta, inoltre, una norma di interpretazione autentica relativa all’articolo 84, comma 3, del TUIR, in tema di riporto delle perdite fiscali quando cambia il controllo di una società. In sostanza, si chiarisce che la disciplina ivi prevista si applica anche nei casi in cui vengano cedute partecipazioni che, nel loro insieme, rappresentano la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della società (ad esempio la capogruppo) che possiede, anche indirettamente, la società con le perdite (art. 7). Viene poi introdotta una modifica legislativa che sistema e chiarisce due norme sul conferimento di partecipazioni (artt. 175 e 177 TUIR). In realtà, l’intervento non reca modifiche alla prassi già consolidata sul tema, ma è solamente volto a eliminare alcune incertezze applicative non pienamente aderenti ai principi di neutralità e corretta valorizzazione delle operazioni (art. 9).

Sul fronte della fiscalità internazionale, si allarga la possibilità di riportare le perdite estere definitive nel caso di fusione transfrontaliera con una società italiana (art. 10) e si recepisce la nuova disciplina OCSE sulla global minimum tax (pacchetto “Side-by-Side” del 5 gennaio 2026), introducendo il regime coesistente qualificato, il regime qualificato della controllante capogruppo e la disciplina degli incentivi fiscali qualificati (art. 11).

IVA, successioni e donazioni (artt. 12-15)

Previsto, inoltre, l’ampliamento a due anni del termine entro il quale il soggetto passivo IVA può esercitare il diritto alla detrazione. A tale termine è stato parimenti allineato l’obbligo di procedere con l’annotazione delle fatture ricevute nell’apposito registro (art. 12).

La Legge in parola apporta modifiche anche al regime dell’imposta sulle successioni e donazioni applicabile ai trust e agli altri vincoli di destinazione. In particolare, si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale la possibilità di esercitare l’opzione per il pagamento anticipato al momento del conferimento dei beni, già prevista per l'imposta sulle successioni e donazioni dall’articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 346 del 1990. Il contribuente è tenuto a effettuare il versamento dell’imposta autoliquidata e gli interessi sulla maggiore imposta eventualmente dovuta decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione, invece che dalla data di notifica della liquidazione dell'imposta principale effettuata dall’ufficio (artt. 13-15).

Accertamento, adempimento collaborativo e redditi finanziari (artt. 16-25)

Diversi articoli modificano la disciplina dell'adempimento collaborativo: le imprese che aderiscono potranno segnalare spontaneamente i rischi fiscali legati a condotte anteriori al periodo d'imposta di ingresso nel regime, a condizione che la comunicazione sia completa e arrivi prima dell'avvio di controlli o indagini; gli importi dovuti in seguito alla risposta dell'Agenzia delle entrate potranno essere pagati in un massimo di venti rate trimestrali (art. 16). Fissato al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale richiesta per l'ammissione al regime.

Per quanto concerne l'accertamento, viene abrogato il regime di favore sui termini ordinari di decadenza per l’esercizio dell’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei cosiddetti "contribuenti virtuosi" (art. 21). Tali erano considerati coloro che garantivano determinati requisiti di trasparenza (come la tracciabilità dei pagamenti e la corretta trasmissione dei dati). Per tali soggetti i termini per l’accertamento erano difatti ridotti di un anno.

Inoltre, vengono fissate regole più stringenti in tema di accertamento per antieconomicità. Nella specie, si dispone che l’antieconomicità di un’operazione far presumere l’esistenza di maggior componente positivo (maggiori ricavi/compensi) o carenza di inerenza di un componente negativo (insussistenza di un costo deducibile) solo a condizione che sussistano altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformità in questione risulti manifesta e rilevante (Art. 24).

Il provvedimento in esame coglie inoltre l’occasione per trasformare in norma di legge la consolidata regola giurisprudenziale di presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa. Secondo quanto previsto all’art. 23, la presunzione opera nei soli casi in cui siano accertati componenti positivi non contabilizzati o componenti negativi indeducibili poiché inesistenti.

Prevista infine l’estensione dell’affrancamento delle partecipazioni localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cosiddette “black list”), incrementando tuttavia l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 36%, in luogo del 21% ordinario (art. 27).

Concordato preventivo biennale (artt. 28-29)

Sul concordato preventivo biennale il decreto incide in modo significativo sul D.Lgs. n. 13/2024: vengono ridefinite le cause di esclusione e di decadenza e i requisiti di omogeneità dell'indice sintetico di affidabilità fiscale tra soci e società o associazioni professionali (art. 28); inoltre, per i soggetti ISA che aderiscono al concordato per il biennio 2026-2027, si istituisce una speciale imposta sostitutiva di ravvedimento per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023, commisurata al punteggio ISA, che comporta il divieto di accertamento induttivo per le annualità regolarizzate (art. 29).

Terzo settore, dogane, accise e sanzioni (artt. 30-34)

Per gli enti del Terzo settore che non sono imprese sociali si introduce un nuovo articolo 82-bis al decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore) con il quale si chiarisce che la qualificazione fiscale dell'attività ai fini IRAP si determina secondo le regole del TUIR (art. 30).

Al fine di potenziare le attività di contrasto alle frodi e nell’ottica di incrementare il gettito erariale, l’art. 31 estende all’Agenzia delle Dogane l'uso dei dati delle fatture elettroniche anche all'analisi dei rischi e nell’ambito dele attività di controllo ai fini fiscali e doganali nelle materie e attività di competenza.

In tema di accise a, invece, sono modificate varie norme del D.Lgs. n. 504/1995, fra cui quella che qualifica come uso non domestico il gas naturale impiegato nelle strutture ricettive destinate all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti, oltre ad aggiustamenti tecnici relativi a officine elettriche, impianti alimentati da fonti rinnovabili e termini di decadenza delle sanzioni (art. 32). Vengono infine riformulate le sanzioni per mancata o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, con l'introduzione di una soglia di tolleranza del 5% tra le operazioni con pagamento elettronico registrate e i pagamenti effettivamente accettati (art. 33), e si prevede la sanzione per il mancato pagamento delle rate nell'ambito dell'adempimento collaborativo (art. 34).