Welfare sociale ed ETS nella legge di bilancio 2026
Il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Si tratta del principale strumento con cui il Governo definisce le entrate e le spese dello Stato per l'anno in corso e per il triennio 2026-2028. Pur non essendo una legge di riforma organica del Terzo Settore, essa contiene numerose disposizioni che riguardano direttamente o indirettamente le organizzazioni dell'economia sociale: cooperative sociali, associazioni di volontariato, fondazioni, imprese sociali, organizzazioni di promozione sociale e tutti gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Una delle novità più importanti per il Terzo Settore riguarda lo strumento del cinque per mille dell'IRPEF. Con l'articolo 1, comma 24, il tetto massimo delle risorse destinabili agli enti beneficiari viene innalzato da 525 a 610 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026. Si tratta di un incremento di 85 milioni di euro che risponde a un'esigenza concreta: negli anni precedenti le scelte dei contribuenti avevano superato il limite disponibile, costringendo l'amministrazione a ridurre proporzionalmente gli importi effettivamente erogati a ciascun ente. Con questo intervento, le preferenze espresse dai cittadini nella dichiarazione dei redditi potranno essere rispettate in misura molto più fedele, garantendo maggiore certezza di entrata per le organizzazioni beneficiarie.
Va ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2026, l'Anagrafe unica delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate è stata soppressa. Le organizzazioni già iscritte come ONLUS che intendono continuare a operare come Enti del Terzo Settore e accedere al cinque per mille devono presentare istanza di iscrizione al RUNTS entro e non oltre il 31 marzo 2026. Si tratta di un passaggio obbligato e irreversibile: senza iscrizione al RUNTS non è possibile accreditarsi al riparto del contributo.
Una novità di rilievo istituzionale è l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un Comitato di esperti con funzioni consultive in materia di finanza degli enti dell'economia sociale (art. 1, comma 281). Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti di rappresentanza dei soggetti operanti nell'economia sociale, con un membro designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e sarà nominato con decreto ministeriale.
Questa misura si inserisce nel solco della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2023, che invitava gli Stati membri a rafforzare il ruolo dell'economia sociale nelle politiche fiscali e tributarie nazionali. Per la prima volta in Italia viene creato un organo permanente e istituzionalmente riconosciuto con il mandato specifico di orientare le politiche fiscali tenendo conto delle peculiarità degli enti non profit, delle cooperative sociali e di tutti i soggetti che perseguono finalità di utilità sociale senza scopo di lucro. È un segnale significativo di attenzione politica.
Di interesse per gli enti non profit è la modifica relativa ai dirigenti del settore finanziario prevista dall’ art. 1, comma 137, cioè la disapplicazione dell'addizionale del 10% sui loro emolumenti variabili (bonus, stock option) se il soggetto erogante destina a favore di enti del Terzo Settore una somma almeno doppia rispetto all'addizionale dovuta. Si tratta di un meccanismo di incentivazione indiretta alla finanza sociale.
L'articolo 1, comma 790 della legge n. 199/2025 introduce una modifica di grande rilievo pratico per il patrimonio immobiliare del Terzo Settore. La norma interviene sull'articolo 1-ter del decreto-legge n. 39 del 2 aprile 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 67 del 23 maggio 2024, ridefinendo e ampliando la platea dei soggetti beneficiari del Fondo per la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili degli enti non profit.
Un'ulteriore agevolazione di sicuro interesse riguarda l'esenzione IMU per gli immobili destinati ad attività sociali e sanitarie (art. 1, commi 853-855). Le organizzazioni del Terzo Settore che utilizzano immobili propri per svolgere attività assistenziali, di accoglienza o sanitarie non pagano l'Imposta Municipale Propria, con un risparmio economico che può essere reinvestito nelle attività di interesse generale.