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Inquadramento normativo

Principi e criteri della legge delega sulla natura giuridica 

degli Enti del Terzo Settore

Per molti decenni il fenomeno degli enti non profit è stato disciplinato nell’ordinamento italiano in maniera frammentaria e disorganica, in parte mediante le norme di carattere generale sugli enti con finalità altruistiche contenute nel Codice civile[1] e, in parte, mediante gli interventi legislativi settoriali, anche di natura tributaria e fiscale, succedutisi nel corso del tempo.

Solo a partire dal 2014 il Governo ha predisposto le Linee guida per una riforma del Terzo settore, formulando i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l’associazionismo non profit, le fondazioni e le imprese sociali. Tale riforma è stata introdotta con la legge delega n. 106 del 6 giugno 2016, denominata “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016 ed entrata in vigore il 3 luglio 2016.

La legge delega n. 106 del 6 giugno 2016 ha definito il Terzo Settore come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi. La legge delega in esame, in particolare, ha previsto che:

  • nel Terzo Settore non rientrano le formazioni, le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche;
  • le disposizioni della legge delega e dei decreti attuativi da queste discendenti non si applicano alle fondazioni bancarie;
  • i settori delle attività di interesse generale devono essere razionalizzati attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di unificare la normativa precedentemente prevista ai fini fiscali e civilistici, prevedendo al contempo la possibilità per gli enti del Terzo Settore di esercitare attività economiche secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;
  • l'aggiornamento periodico delle attività di interesse generale deve essere effettuato con DPCM da adottare su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L’articolo 4 della legge delega n. 106 del 6 giugno 2016, inoltre, ha dettato i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina contenuta nel Codice civile in tema di associazioni e fondazioni:

  • semplificazione e revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e individuazione delle disposizioni generali e comuni applicabili agli enti del Terzo Settore;
  • individuazione delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo Settore;
  • definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi degli enti del Terzo Settore;
  • previsione degli obblighi di trasparenza e di informazione anche con forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente, nonché attraverso la pubblicazione della documentazione nel sito internet istituzionale;
  • disciplina del regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche e garanzia del rispetto dei diritti degli associati;
  • applicazione alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa delle norme del Codice civile in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici, di cui ai titoli V e VI del libro V, in quanto compatibili;
  • disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario[2];
  • riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti non profit, attraverso la messa a punto di un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La riforma del Terzo Settore è stata attuata mediante il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, denominato “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 ed entrato in vigore il 3 agosto 2017, che ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo Settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti.

Il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in particolare, ha delimitato il perimetro dei soggetti giuridici che possono qualificarsi come enti del Terzo settore, ricomprendendo tra gli stessi le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative e le società di mutuo soccorso.

Il Codice del Terzo settore ha razionalizzato i settori delle attività di interesse generale (AIG) attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di fondere la normativa attualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici. Sono state incluse tra le attività di interesse generale quelle del commercio equo e solidale, della comunicazione a carattere comunitario, dell’alloggio sociale e dell’accoglienza umanitaria, dell’agricoltura sociale, delle adozioni internazionali e della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il Codice del Terzo Settore, inoltre, ha previsto l'obbligo, per gli enti non profit di qualificarsi nello statuto come “ETS”, di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Pur essendo previsto inizialmente che il RUNTS fosse operativo a partire dal mese di febbraio 2019, l’effettiva operatività dello stesso si è avuta solo a partire dal 23 novembre 2021, sia a causa della complessità tecnica, legata alla definizione della piattaforma telematica[3], sia a causa delle necessarie autorizzazioni da parte della Commissione europea.

Superamento del regime delle ONLUS e piena operatività fiscale degli ETS

La Commissione europea, in data 8 marzo 2025, ha espresso tramite una “comfort letter”[4] il proprio gradimento per il regime fiscale degli Enti del Terzo settore, previsto e disciplinato dal Titolo decimo del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, dando piena attuazione alle norme contenute in esso. Le disposizioni contenute nel Titolo decimo del Codice del Terzo Settore, infatti, non sono entrate in vigore contestualmente al resto della normativa in materia di ETS[5], poiché l’art. 104, comma 2, del decreto in questione prevede che le disposizioni del Titolo decimo entrino in vigore solo “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea”[6].

A partire dal primo gennaio 2026, inoltre, l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, è stata soppressa e le Onlus iscritte nell’Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore, sono tenute a presentare un’istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) entro e non oltre il 31 marzo 2026[7]. Entro il medesimo termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’Ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.

La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026[8], inoltre, ha chiarito che il termine del 31 marzo 2026 si applica a tutte le ex Onlus, comprese quelle che hanno il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e, nell’ipotesi in cui una ex Onlus richieda l’iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo e la domanda sia accolta successivamente, l’ente acquisirà la qualifica di ETS con decorrenza dall’inizio del periodo di imposta. La predetta circolare dell’Agenzia delle Entrate ha previsto, altresì, che per le ex Onlus sia possibile applicare sin dal 1° gennaio 2026, in relazione a determinate attività, il regime di esenzione Iva previsto per gli enti del Terzo Settore, escluse le imprese sociali in forma societaria e ciò proprio in ragione degli effetti retroattivi che produce l’accoglimento della domanda di iscrizione al RUNTS, sempre che la stessa istanza sia presentata entro il termine del 31 marzo 2026.

Le Onlus, invece, che non intendono iscriversi al RUNTS o che hanno presentato l’istanza di iscrizione successivamente alla data del 31 marzo 2026, sono tenute a devolvere il loro patrimonio ad un altro ente del Terzo Settore in ragione della perdita automatica della loro qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, dovendo richiedere il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Codice del Terzo settore[9], inoltre, in merito alla qualificazione degli effetti fiscali degli ETS diversi dalle imprese sociali, stabilisce che:

  • si considerano non commerciali gli enti del Terzo Settore che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri di non commercialità indicati dallo stesso Codice del Terzo Settore per le attività di interesse generale;
  • indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali, qualora la somma dei proventi delle attività di interesse generale, svolte in forma d’impresa e qualificabili come commerciali, e dei proventi delle attività “diverse”[10] supera, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

Ordinamento vigente degli Enti del Terzo Settore, disciplina fiscale e finanziaria

La legge n. 104 del 4 luglio 2024, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024 ed entrata in vigore il 3 agosto 2024, ha introdotto novità importanti per le politiche sociali e per l’inclusione dei minori in condizioni di fragilità, nonché una diversa regolamentazione degli Enti del Terzo Settore.

Il provvedimento disciplina i seguenti temi in materia di ETS:

  • Modifiche al Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017: l’articolo 4 apporta le modifiche volte a semplificare la disciplina del Codice del Terzo Settore in diversi ambiti, tra cui i più significativi sono:
  • l’indicazione dei limiti entro cui è possibile, per gli enti del Terzo Settore che siano iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché alla gestione di impianti e strutture sportive;
  • la previsione che anche per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione, oltre che per le imprese sociali, come attualmente previsto, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica;
  • la previsione, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo e nello statuto, che l’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del Terzo Settore possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e che l’espressione del voto possa rendersi in via elettronica[11];
  • l’incremento degli importi entro cui non è obbligatorio per gli Enti del terzo Settore il ricorso agli organi di revisione dei conti e di controllo[12];
  • l’aumento da 5 a 20 punti percentuali del rapporto massimo tra il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell’attività delle associazioni di promozione sociale (APS) ed il numero degli associati[13];
  • il mantenimento dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per le reti associative, nell’ipotesi in cui, solo per un anno, viene meno il limite minimo di associati previsti per legge;
  • la possibilità di iscrizione al RUNTS delle associazioni fra militari in congedo che svolgono una o più attività di interesse generale elencate all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
  • l’ampliamento delle ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.
  • Modifica in materia di impresa sociale: l’articolo 5 dispone la modifica dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, fissando al tre per cento la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali possono destinare ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del medesimo decreto.
  • Modifiche in materia di successioni e di donazioni: l’articolo 7 esclude la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta di successione in favore degli enti del Terzo Settore, che sono beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali[14]; l’articolo 8, invece, introduce il comma terzo all’art. 705 del Codice civile[15] e prevede la possibilità di dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi di apposizione dei sigilli e di redazione dell’inventario, nel caso in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore.

Un altro importante provvedimento in materia di economia sociale ed enti del Terzo settore è il decreto legislativo n. 186 del 4 dicembre 2025, recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2025.

Il provvedimento, in particolare, disciplina i seguenti aspetti di carattere finanziario in materia di Terzo settore:

  • Passaggio dei beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per gli enti del Terzo Settore: a seguito dei nuovi criteri di qualificazione delle attività di interesse generale (AIG) introdotti dal comma secondo dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017[16], alcune attività in precedenza considerate di natura commerciale, ai sensi del TUIR[17], potrebbero ora essere ricondotte tra quelle di interesse generale svolte in modalità non commerciale e l’articolo 1 del decreto legislativo in esame ha introdotto l'articolo 79-bis nel Codice del Terzo settore.

L’articolo 79 bis[18], nello specifico, dispone che in caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività, gli enti del Terzo Settore possono optare[19] per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del TUIR, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La tassazione della plusvalenza, tuttavia, scatta nelle seguenti circostanze: a) se i beni vengono adibiti a scopi diversi e, in questo caso, la plusvalenza concorre a formare il reddito complessivo dell’ente ed è calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene all’atto della destinazione a finalità diverse e il costo non ammortizzato dello stesso al momento del cambio di regime da commerciale a non commerciale; b) se i beni vengono ceduti a titolo oneroso o sono oggetto di risarcimento per danneggiamento o perdita. In questo caso la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene al momento del cambio di regime da commerciale a non commerciale.

In entrambe le casistiche descritte, gli enti, ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, hanno la facoltà di scegliere, in sede di dichiarazione, se tassare l'intera plusvalenza nell'esercizio in cui si realizza o, per i beni posseduti da almeno tre anni, rateizzarla in quote costanti per un massimo di quattro anni, mentre per gli enti religiosi riconosciuti e le fabbricerie le nuove regole si applicano limitatamente ai beni inclusi nel c.d. "patrimonio destinato".

La relazione tecnica del decreto legislativo n. 186 del 2025, considerando l’invarianza delle plusvalenze negli anni e la tassazione delle stesse in quote secondo la legislazione vigente, ha stimato il seguente andamento delle minori plusvalenze soggette a tassazione. In particolare, -0,82 milioni di euro di plusvalenze per il 2025, -1,64 milioni di euro per il 2026, -2,45 milioni di euro per il 2027, -3,27 milioni di euro per il 2028, -4,09 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2031. 

Tabella n.4: descrizione dell’andamento delle minori plusvalenze con importi considerati in milioni di euro

La relazione tecnica, inoltre, considerando l’entrata in vigore della disciplina del decreto legislativo in esame dall’anno 2025 e tenendo in considerazione l'aliquota media specifica della platea interessata pari al 21% e un acconto IRES del 75%, ha stimato i seguenti effetti finanziari.

In particolare, -0,30 milioni di euro per il 2026, -0,47 milioni di euro per il 2027, -0,64 milioni di euro per il 2028, -0,81 milioni di euro per il 2029, -0,99 milioni di euro per il 2030 e -0,86 milioni di euro a partire dal 2031.

Tabella n.5: descrizione degli effetti finanziari con importi considerati in milioni di euro

 

  • Modifiche per gli ETS in regime forfettario: l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo in esame ha innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia dei ricavi conseguiti, per l’accesso al regime forfettario previsto dall’articolo 5, comma 15-quinquies[20], del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, da parte delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) con riferimento alle attività commerciali svolte.

In conseguenza di ciò, l’articolo 2, comma 2 ha provveduto alla modifica dell’articolo 86, comma 1 del Codice del Terzo settore, prevedendo che le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) possano applicare il regime forfettario previsto per questi soggetti dal Codice del Terzo settore in relazione alle attività commerciali svolte, laddove nel periodo d'imposta precedente abbiano percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori alla soglia di 85mila euro, in luogo degli attuali 130 mila euro, o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.

Tale modifica è avvenuta in attuazione dei principi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g) della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023, che prevedono una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore.

Occorre precisare che l’innalzamento dei limiti dei ricavi da 65.000 a 85.000 euro per l’accesso al regime forfettario non determina effetti di gettito, poiché i soggetti coinvolti, in base alle dichiarazioni IVA dell’anno 2023, hanno volumi d’affari contenuti che li collocano al di sotto della soglia di 65.000 euro e quindi, già a legislazione vigente, potrebbero accedere al regime forfettario. Tale valutazione circa la neutralità finanziaria dell’intervento è peraltro coerente con la valutazione degli effetti finanziari del comma 15-quinquies, dell’articolo 5, del decreto-legge n. 146 del 2021 indicata nella relazione tecnica originaria.

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 186 del 2025, invece, introduce due importanti modifiche al Codice del Terzo settore per la semplificazione dei regimi speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. La prima modifica prevede che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in regime forfettario vengano esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi[21]. La seconda modifica, invece, prevede che a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025, venga eliminato anche l'obbligo di certificazione fiscale per le cessioni e le prestazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale in regime forfettario[22].

  • Estensione dell’aliquota IVA agevolata alle imprese sociali: sempre con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, l’articolo 4 del decreto legislativo in esame estende l’applicazione dell’aliquota al 5 per cento, prevista dalla Tabella A, parte II-bis, numero 1) del DPR n. 633/1972, alle prestazioni rese dalle imprese sociali costituite in forma di società.

Ulteriori risorse pubbliche ed agevolazioni per gli ETS

Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 è stato adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 20 giugno 2025 su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia e delle finanze. Il provvedimento interviene su un ampio spettro di tematiche — dalle infrastrutture all'assistenza sociale, dalle misure per le imprese alla governance degli enti territoriali — e contiene, tra le sue disposizioni, un insieme coerente di norme che interessano direttamente le organizzazioni del Terzo Settore, le imprese sociali e il volontariato.

Le norme di più diretto interesse per il Terzo Settore si concentrano nell'articolo 5 e negli articoli immediatamente successivi. Esse possono essere raggruppate in tre filoni tematici: il finanziamento diretto degli enti del Terzo Settore, il potenziamento dei servizi sociosanitari erogati da strutture accreditate e la tutela giuridica delle forme organizzate di partecipazione civica.
L'intervento più direttamente rilevante per il Terzo Settore è contenuto nel comma 5 dell'articolo 5, che incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione della seconda sezione del Fondo per il Terzo Settore, istituito dall'articolo 72 del Codice del Terzo Settore[23]. Queste risorse sono destinate al sostegno delle attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore iscritte al Registro Unico Nazionale (RUNTS)[24].

Il comma 6 dello stesso articolo incrementa altresì di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026–2028 l'autorizzazione di spesa destinata alle attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato e delle APS.

Ulteriori 10 milioni di euro vengono destinati alla sezione speciale del Fondo di garanzia[25] riservata alle imprese sociali e agli enti del Terzo Settore (articolo 5, comma 7). Si tratta dello strumento che facilita l'accesso al credito da parte di questi soggetti, garantendo i finanziamenti erogati dal sistema bancario. Il rafforzamento di questa sezione speciale è particolarmente significativo per le imprese sociali di dimensione media e piccola, che spesso incontrano difficoltà nell'accesso ai mercati finanziari in assenza di garanzie patrimoniali sufficienti.

Un secondo filone di disposizioni riguarda il potenziamento delle risorse destinate all'erogazione di servizi socio-sanitari attraverso strutture convenzionate o accreditate.

Il comma 1 dell'articolo 5 stanzia 5 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 a favore degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), anche privati accreditati, per prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza

Il comma 2-bis, lettera c), stanzia invece 19 milioni di euro annui per il triennio 2025–2027 a favore delle strutture — anche private accreditate — che erogano trattamenti oncologici mediante adroterapia con ioni carbonio (16,33 milioni) e protoni (2,67 milioni).

Di maggiore portata sistemica è l'incremento delle risorse per le strutture residenziali e semiresidenziali destinate alle persone con disabilità e non autosufficienza, previsto dal comma 3: +55 milioni di euro per il 2025, +60 milioni per il 2026, +85 milioni per il 2027 e +50 milioni per il 2028.

L'articolo 6-quater introduce un'interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) di grande rilevanza pratica per il mondo del volontariato. La norma chiarisce che i volontari delle organizzazioni di protezione civile, della Croce Rossa Italiana e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Questa disposizione rimuove un'ambiguità interpretativa che, nella prassi applicativa e in sede giudiziaria, aveva generato incertezza e una diffusa preoccupazione tra i responsabili delle organizzazioni di volontariato. Il rischio di incorrere in responsabilità penali o amministrative da datore di lavoro aveva in alcuni casi scoraggiato la partecipazione attiva alla governance delle organizzazioni.

Misure di attuazione secondaria del Codice del Terzo Settore

Risorse finanziarie e controlli sugli ETS

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2025, il decreto ministeriale n. 124 del 7 agosto 2025 , emanato in attuazione dell'art. 96 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., disciplina in modo organico e sistematico le modalità con cui lo Stato esercita le funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore (ETS), ovvero associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, APS e altri enti non profit iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il decreto è strutturato in sei titoli e ventitré articoli. Il Titolo I definisce l'ambito di applicazione: sono soggetti a controllo gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, con espressa esclusione delle imprese sociali - già vigilate ai sensi del D.lgs. n. 112/2017[26]- e delle società di mutuo soccorso[27], individua i soggetti responsabili dei controlli: gli Uffici del RUNTS territorialmente competenti e i cosiddetti "Soggetti autorizzati", ovvero le Reti Associative Nazionali (RAN) e i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)[28], cui il Ministero può delegare i controlli ordinari sugli enti ad essi aderenti.

I controlli si distinguono in "ordinari", programmati con cadenza triennale su tutti gli ETS, e "straordinari", disposti in qualsiasi momento su iniziativa dell'Ufficio del RUNTS che ne indica motivazione ed oggetto. I controlli ordinari vengono effettuati principalmente attraverso accertamenti documentali (verifica di bilanci, statuti, delibere) e, se necessario, con ispezioni in loco presso la sede dell'ente, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio: l'ente ha diritto di essere informato e di difendersi prima di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Viene verificato in particolare: il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS, il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, e il rispetto degli obblighi di legge e statutari.

Un elemento di rilievo riguarda il finanziamento del sistema: i soggetti autorizzati (RAN e CSV) ricevono contributi pubblici per effettuare i controlli, in misura proporzionale alle dimensioni economiche degli enti controllati (da un massimo di 50 euro per enti con entrate fino a 60.000 euro, fino a 500 euro per enti con entrate superiori a un milione di euro).

Sul piano delle sanzioni, in caso di irregolarità, si va dall'iscrizione di rilievi formali alla cancellazione dal RUNTS, che comporta la perdita di tutti i benefici fiscali e normativi, con la possibilità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie. Per gli enti di maggiori dimensioni è prevista anche l'acquisizione dell'informazione antimafia[29]. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (16 settembre 2025) e prevedeva una fase transitoria di 60 giorni per l'adozione dei modelli di verbale e l'avvio delle procedure autorizzative per RAN e CSV.

Con la firma del decreto Ministeriale n. 124 del 7 agosto 2025, il Ministro del Lavoro ha dato il via alla programmazione triennale dei fondi destinati al Terzo settore italiano. Per il solo anno 2025, le risorse stanziate ammontano a 44,3 milioni di euro, che salgono a oltre 141 milioni nel triennio 2025–2027.

La fetta più consistente del 2025 — quasi 19,7 milioni — finanzia progetti di prossimità gestiti direttamente dalle Regioni, che riceveranno i fondi sulla base di una formula che privilegia la presenza locale degli enti del Terzo settore (50% del criterio), affiancata dalla popolazione residente (20%) e da una quota fissa uguale per tutti (30%).

Oltre 14 milioni saranno invece destinati a progetti di rilevanza nazionale, che dovranno operare in almeno dieci regioni e ricevere contributi compresi tra 250.000 e 500.000 euro ciascuno. Le associazioni di volontariato e di promozione sociale potranno coprire fino all'80% dei costi con fondi pubblici, mentre per le fondazioni il limite scende al 50%.

Un capitolo a parte riguarda le risorse "fisse": 7,35 milioni l'anno vanno all'acquisto di autoambulanze e veicoli sanitari, e 2,58 milioni vengono erogati a cinque grandi associazioni di rappresentanza dei disabili (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS).

Sul fronte degli obiettivi, il decreto abbraccia esplicitamente l'Agenda ONU 2030[30]: tra le priorità figurano la lotta alla povertà minorile e alla solitudine degli anziani, la prevenzione oncologica, il sostegno alla salute psicologica dei giovani, il contrasto alla violenza di genere e ai deepfake[31], nonché l'educazione a un uso etico dell'intelligenza artificiale. A quest'ultimo tema — già avviato nel 2024 — vengono destinati 3,5 milioni aggiuntivi, a testimonianza di una domanda progettuale crescente: 52 proposte pervenute al primo avviso.

A fare da sfondo, un ecosistema in espansione: al 2 giugno 2025 risultano iscritti al RUNTS (il Registro unico nazionale)[32] ben 136.311 enti, di cui oltre 44.000 di nuova costituzione.

Registro del Terzo Settore

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, il 13 gennaio 2026, un decreto che aggiorna le regole di funzionamento del RUNTS — il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore — cioè l'elenco ufficiale in cui si iscrivono associazioni di volontariato, organizzazioni non profit, fondazioni e altri enti simili.

Le principali novità riguardano alcune aree ben precise. Sul fronte dell'iscrizione al registro, viene introdotta la possibilità di delegare a una persona di fiducia la compilazione e l'invio telematico della domanda, semplificando così le procedure per gli enti più piccoli o meno strutturati. Per le fondazioni e i comitati, vengono chiarite le regole relative al patrimonio necessario all'iscrizione, con la possibilità di sostituire alcuni documenti con una semplice attestazione bancaria o un assegno circolare.

Sul fronte delle comunicazioni, si stabilisce che gli uffici del RUNTS dovranno preferire i canali informatici per dialogare con gli enti iscritti, rendendo il sistema più rapido e moderno.

Viene modificata anche la disciplina sulle cancellazioni dal registro: si introduce la possibilità di cancellare un ente su sua stessa richiesta, allegando la delibera di scioglimento, purché non vi siano pendenze giuridiche aperte. Viene inoltre chiarito che chi viene cancellato non può più usare le sigle tipiche del Terzo Settore (come "ODV" o "APS"), ma ha comunque diritto a re-iscriversi in futuro, se rispetta gli obblighi previsti dalla legge.

Infine, è stata fissata al 31 marzo 2026 una scadenza per alcune operazioni di adeguamento degli enti già iscritti, e si prevede che gli allegati tecnici del decreto originale saranno aggiornati con un successivo provvedimento direttoriale.

In sintesi, si tratta di un intervento di manutenzione normativa: non rivoluziona il sistema, ma lo rende più chiaro, più digitale e più accessibile per chi gestisce realtà del mondo non profit in Italia.

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[1] Le disposizioni contenute nel Capo II del Codice civile, dall’articolo 14 all’articolo 35, disciplinano le associazioni riconosciute, ossia gli organismi associativi dotati di personalità giuridica, mentre le disposizioni contenute nel Capo III, dall’articolo 36 all’articolo 42, regolano le associazioni non riconosciute, ossia quelle prive di personalità giuridica ed i comitati.

[2] L’articolo 98, comma primo, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ha introdotto nel Codice civile il nuovo articolo 42 bis che disciplina le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione per le associazioni riconosciute e non riconosciute e per le fondazioni.

[3] Per l’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è stata necessaria l’emanazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, che ha definito le modalità di funzionamento del RUNTS e la creazione della piattaforma telematica.

[4] Non si tratta di un’autorizzazione in senso stretto ma, piuttosto, di un placet che viene rilasciato dalla Commissione europea per dare piena attuazione alle norme oggetto di analisi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, par. 3, del TFUE.

[5] L’articolo 104, comma 1, del Codice del Terzo settore prevedeva l’entrata in vigore degli articoli 81, 82, 83, 84, comma 2, e 85, comma 7 del Codice del Terzo Settore già “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017”, limitatamente alle ONLUS, alle ODV e alle APS, nonché, a decorrere dall’entrata in opera del RUNTS, avvenuta a fine 2021, a tutti gli ETS regolarmente iscritti nel Registro.

[6] Il comma 8 del decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 30 luglio 2025, ha modificato l’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, prevedendo che il periodo d’imposta per la decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo Settore sia il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

[7] Tale termine è stato previsto dall’articolo 34, comma terzo, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020.

[8] Si tratta della Circolare dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo Settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

[9] Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al titolo decimo del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 e s.m.i., in quanto compatibili.

[10] Nel computo dei proventi delle attività “diverse” non devono essere inclusi quelli derivanti dalle attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri normativamente stabiliti in merito (cfr. art. 79, d.lgs. n. 117/2017).

[11] Tale previsione è consentita solo nel caso in cui sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

[12] L’articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, attualmente, prevede che nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) 150 mila euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale; b) 300 mila euro di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate; c) sette unità di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

[13] L’art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, attualmente, sancisce che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività delle APS non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.

[14] Modifica dell’articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990, con l’introduzione del comma 5-bis. 

[15] Comma terzo dell’articolo 705 del Codice civile: “Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 c.c. e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati”.

[16] Le attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

[17] DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 e s.m.i..

[18] La relazione illustrativa del decreto legislativo n. 186 del 2025 chiarisce che l’inserimento dell’articolo 79-bis nel CTS è finalizzato ad evitare l’emersione di plusvalenze latenti derivanti dalla fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa.

[19] L’opzione per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi.

[20] L’articolo 5, comma 15-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021 ha esteso l’ambito applicativo del regime agevolato IVA di cui al comma 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati nell’anno, non superiori ad euro 65.000, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo decimo del codice del Terzo Settore (CTS), di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che prevedono invece, all’articolo 86, comma 1, una soglia di 130.000 euro, ora ridotta a 85.000 dal presente provvedimento.

[21] Modifica dell’articolo 86, comma 8, primo periodo, del codice del Terzo Settore. 

[22] Modifica dell’art. 2, comma primo, lett. hh) del DPR n. 696 del 21 dicembre 1996: le parole “nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall’articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66” sono sostituite dalle seguenti “e dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 86 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

[23] Il Codice del Terzo Settore (CTS) è il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ha riorganizzato in modo organico la disciplina degli enti non profit in Italia

[24] L'iscrizione è condizione necessaria per accedere ai benefici previsti dal Codice del Terzo Settore, inclusi i finanziamenti pubblici è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

[25] Il Fondo di garanzia per le PMI, disciplinato dalla L. n. 662/1996 e dal D.M. n. 248/1999, è gestito da Mediocredito Centrale. La sezione speciale per imprese sociali ed ETS consente di garantire fino all'80% del finanziamento, abbattendo il rischio per gli istituti di credito e facilitando l'accesso al credito a condizioni più favorevoli.

[26] Il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”, costituisce la normativa di riferimento per questa categoria di enti. La vigilanza sulle imprese sociali spetta al Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 15 di tale decreto, che disciplina in modo autonomo e separato rispetto al regime generale del CTS i controlli su detti soggetti.

[27] Le società di mutuo soccorso trovano la loro disciplina originaria nella L. 15 aprile 1886, n. 3818, tuttora vigente. L’art. 42-bis del CTS ha previsto la loro graduale riconduzione nell’alveo del Terzo Settore, previa trasformazione in associazioni di promozione sociale o in altre forme compatibili.

[28] I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sono disciplinati dagli artt. 61–66 CTS. Enti non profit costituiti nella forma di associazione o fondazione, svolgono funzioni di supporto, formazione e promozione del volontariato a livello territoriale

[29] L’informazione antimafia è disciplinata dal D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Essa consiste in una comunicazione rilasciata dalla Prefettura che attesta l’assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto, nonché l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. La sua acquisizione è richiesta per soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione oltre determinate soglie economiche.

[30] L’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è il programma d’azione adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (Risoluzione A/RES/70/1). Articolata in 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e 169 target, costituisce il quadro globale di riferimento per le politiche di sviluppo sostenibile fino al 2030.

[31] Un deepfake è un'immagine, un video o una registrazione vocale falsi in cui l'aspetto di una persona viene sostituito da quello di un'altra.

[32] Il registro è consultabile pubblicamente a partire dal dicembre 2023.

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