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Secondo pilastro – Fondo housing coesione

Data 20/05/2026

Obiettivi e strumenti finanziari

L’articolo 7 prevede l’istituzione di un apposito strumento finanziario denominato “Fondo housing coesione”, nel quale confluiscono risorse europee e nazionali dedicate all’housing sociale, organizzate in programmi di intervento coordinati e misurabili.

Per contrastare il disagio abitativo in Italia, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può sottoscrivere nell’anno 2026 quote per un importo pari a 100 milioni di euro del Fondo housing coesione, istituito da INVIMIT SGR Spa, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 e trasferimento delle stesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'obiettivo è finanziare interventi di edilizia pubblica e sociale, valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e limitare il consumo di suolo.

Il Dipartimento per le politiche di coesione è autorizzato, altresì, a sottoscrivere ulteriori quote del Fondo housing a valere sulle risorse del Fondo di rotazione e su quelle derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027. L'entità di tali risorse sarà stabilita dal CIPESS con apposita delibera. La distribuzione territoriale degli investimenti tra le Città metropolitane terrà conto dell’entità della riduzione del cofinanziamento nazionale di ciascun piano operativo.

Anche le Regioni e Province autonome possono sottoscrivere quote del Fondo housing coesione, utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, nel rispetto dei cronoprogrammi previsti negli accordi di coesione. Possono, altresì, utilizzare quote delle risorse proprie destinate alle politiche abitative afferenti alla politica di coesione europea del ciclo 2021-2027, anche in attuazione dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 29 dicembre 2025. La sottoscrizione delle quote del Fondo housing coesione avviene attraverso la stipula di appositi accordi di finanziamento con INVIMIT SGR Spa.

Allo stesso modo, le Amministrazioni centrali titolari di Programmi nazionali con risorse destinate all'edilizia abitativasostenibile e a prezzi accessibili possono sottoscrivere quote del Fondo, sempre nel rispetto della normativa europea in materia di coesione. Anche per le Amministrazioni centrali la sottoscrizione delle quote del Fondo housing coesione avviene attraverso la stipula di appositi accordi di finanziamento con INVIMIT SGR Spa.

Funzionamento del Fondo

Il funzionamento del Fondo housing coesione è disciplinato da un apposito regolamento, predisposto da INVIMIT SGR Spa d’intesa con il Dipartimento per le Politiche di Coesione. Il regolamento definisce le modalità di adesione, le politiche di investimento, i tempi di realizzazione degli interventi e le procedure di verifica, controllo e rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione rende una informativa annuale da presentare alle Camere sull’applicazione della disciplina del Fondo housing coesione nell’ambito della relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate.

Gestione contabile e destinazione dei proventi

Per garantire chiarezza e separazione contabile tra le risorse di provenienza europea e nazionale, nell'ambito del Fondo sono istituiti comparti dedicati al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e a ciascuna regione, provincia autonoma e Amministrazione centrale sottoscrittrice.

I proventi derivanti dall’alienazione delle quote sottoscritte sono versati ad apposito capitolo nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, mentre le quote sottoscritte da Regioni e province autonome sono destinate alla riduzione anticipata del debito delle Regioni e delle Province autonome.

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