ZES unica: adottato il decreto attuativo

28 maggio 2024

Con il decreto del Ministro degli affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR del 17 maggio stata dettata la disciplina attuativa dell’art. 16 del D.L. 124/2023 (Decreto Sud) relativa al credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già stabilite o che si insediano nella ZES unica, per investimenti iniziali tra i 200 mila e 100 mln di euro.

Sono agevolabili le spese relative all’acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, l’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

La misura del contributo, determinato dall’Agenzia delle entrate, varia in relazione alla regione e va da un minimo del 15% a un massimo del 50%.

Il credito d’imposta non è cumulabile con quello del Piano Transizione 5.0, mentre la cumulabilità è prevista con altri incentivi che non sono aiuti di Stato, con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che hanno ad oggetto i medesimi costi, purché non vengano superati i limiti massimi di aiuto consentiti dalle regole UE.

 

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