Soggetti garanti e garanzia statale di ultima istanza
Le risorse del Fondo vengono assegnate alle seguenti tipologie di soggetti garanti:
- i Confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi), iscritti all'albo ex 106 del TUB o all'elenco ex art. 112 del TUB, i quali devono rispettare requisiti di solidità patrimoniale e di onorabilità e professionalità per i relativi rappresentanti;
- le fondazioni e le associazioni riconosciute dallo Stato o dalle Regioni, iscritte in un apposito elenco tenuto dal MEF, con finalità statutaria di prevenzione dell'usura e requisiti patrimoniali minimi.
Inoltre, lo Stato svolge funzioni di garante di ultima istanza in caso di inadempimento da parte dei Confidi, associazioni e fondazioni.
Concessione delle garanzie - Confidi
I Confidi utilizzano le risorse del Fondo per concedere garanzie a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili per operazioni finanziarie con durata massima di 10 anni.
Per valutare il rischio delle operazioni, i Confidi devono tenere in considerazione la probabilità di insolvenza dei potenziali soggetti garantiti, acquisendo informazioni dalle banche o da altri intermediari, da agenzie di rating esterne oppure stimandola sulla base del modello di valutazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) o di un proprio modello di credit risk scoring idoneo ai fini prudenziali.
Le garanzie del Fondo possono essere deliberate dal Confidi solo se, per la medesima operazione, quest’ultimo abbia già rilasciato una propria garanzia a valere sul fondo “rischi ordinario” di importo non inferiore al 5% del finanziamento. Sulla quota coperta da risorse pubbliche, non può essere acquisita alcuna garanzia reale.
Inoltre, i Confidi possono applicare una commissione a copertura dei costi di istruttoria e gestione finanziaria massima dello 0,5% annuo dell'importo finanziato (con un minimo di 250 euro ad operazione).
Per quanto attiene ai Fondi Speciali Antiusura dei Confidi, essi devono:
- essere gestiti in forma separata dai fondi rischi ordinari, rimanendo nella libera disponibilità del Confidi;
- essere utilizzati esclusivamente per concedere le garanzie previste dall’art. 15, comma 2, della legge n. 108 del 7 marzo 1996 o per effettuare erogazioni dirette, senza intermediari bancari;
- essere composti da risorse certe e non vincolate, come liquidità immediatamente disponibile, attività prontamente liquidabili o titoli che garantiscano un rapido e sicuro realizzo del loro valore.
Inoltre, i Confidi possono erogare direttamente garanzie (cd. erogazioni dirette), senza intermediazione bancaria, fino al 40% delle risorse disponibili del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, già non impegnate in garanzia a valere sul Fondo Speciale Antiusura al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per ogni singola operazione a favore di micro, piccole e medie imprese l’ammontare massimo è pari a 40.000 euro.
I Confidi ex art. 112 del TUB che intendono avvalersi di questa facoltà devono:
- adottare e pubblicare un regolamento sul processo del credito, che disciplini i processi di concessione, gestione e monitoraggio;
- evidenziare nella nota integrativa le operazioni effettuate tramite il Fondo e i relativi effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
- rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa, indicando la quota massima di risorse pubbliche utilizzabili e il minor costo del finanziamento rispetto alle condizioni di mercato, fornendo inoltre al cliente, su richiesta, una comunicazione riepilogativa del rapporto.
Le erogazioni dirette devono essere registrate sulla piattaforma informatica entro 15 giorni dall’erogazione e costantemente aggiornate. La piattaforma stessa calcola annualmente il tasso annuale di decadimento delle erogazioni dirette per ciascun Confidi con almeno 10 operazioni in essere. Il tasso annuale di decadimento rappresenta il principale strumento di monitoraggio della propensione al rischio dei confidi.
Concessione delle garanzie - fondazioni e associazioni
Per essere iscritte all’elenco pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, le associazioni e le fondazioni devono:
- aver ottenuto il riconoscimento dallo Stato o da una Regione;
- prevedere nello statuto la finalità di prevenzione dell'usura, con specifici criteri di meritevolezza e modalità di deliberazione collegiale per la concessione delle garanzie;
- soddisfare i requisiti patrimoniali minimi: 30.000 euro per le associazioni; 60.000 euro per le fondazioni provinciali; 120.000 euro per quelle regionali; 250.000 euro per quelle pluriregionali;
- garantire che i propri esponenti apicali abbiano requisiti di onorabilità e un'esperienza professionale affermata (2 anni per i rappresentanti legali e gli amministratori in settori rilevanti).
Le fondazioni e associazioni possono ottenere un rimborso delle spese di gestione[1] fino al 12% dell’importo dei finanziamenti garantiti erogati nell’esercizio precedente.
Il rimborso viene liquidato, previa autorizzazione della Segreteria Antiusura, a partire dal 1° luglio dell’anno successivo a quello di riferimento ed è finanziato prioritariamente con gli interessi e gli altri proventi derivanti dagli investimenti delle somme gestite.
La Commissione può autorizzare un rimborso superiore al limite del 12% per le fondazioni e associazioni che svolgono attività di ascolto e consulenza sul debito e che non ricevono altri rimborsi pubblici. In ogni caso, il rimborso non può superare l’80% degli interessi e degli altri proventi maturati negli ultimi 10 esercizi, al netto delle somme già riconosciute a titolo di spese di gestione.
Garanzia di ultima stanza dello Stato
Elemento centrale della riforma è l'introduzione della garanzia di ultima istanza dello Stato: le garanzie concesse a valere sulle risorse del Fondo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto oggetto del presente approfondimento sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, operando nel caso di totale o parziale inadempimento da parte dei soggetti garanti.
In particolare, se il soggetto garante risulta a sua volta totalmente o parzialmente inadempiente, il soggetto finanziatore, trascorsi 60 giorni dall’infruttuosa richiesta al garante, può attivare la garanzia statale, rivolgendosi al Ministero dell’economia e delle finanze.
Lo Stato, una volta pagato, si surroga nei diritti del creditore verso il debitore principale, con recupero tramite procedura esattoriale.
La garanzia statale è limitata alla quota dovuta dal Confidi, dall'associazione o dalla fondazione per la garanzia concessa, ridotta degli eventuali pagamenti parziali già effettuati e si perfeziona con l'inserimento dell'operazione sulla piattaforma.
Questa procedura consente il soddisfacimento del creditore, senza la possibilità di opposizione del beneficio della preventiva escussione.
Dopo l'escussione, lo Stato si surroga nei diritti del creditore verso il debitore principale, anche in relazione alle garanzie reali e personali acquisite sull'operazione.
---------------------
[1] Per i primi tre esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto in argomento, il calcolo delle spese rimborsabili per fondazioni e associazioni è effettuato sull'intero periodo di operatività dell'ente.