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Funzionamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura

Data 15/07/2026

Finalità e struttura di governance

Il decreto, in attuazione delle disposizioni dell'art. 15 della legge n. 108/1996, come modificate dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024, commi 864-866), disciplina in modo organico il funzionamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e gestito dalla Commissione interministeriale per la gestione del fondo, ex articolo 15, comma 8 della legge n. 108 del 7 marzo 1996[1].

Il Fondo ha l’obiettivo di prevenire il fenomeno dell'usura, facilitando l'accesso al credito a piccole e medie imprese (PMI) ad alto rischio e a famiglie in temporanea difficoltà finanziaria, che potrebbero, altrimenti, rivolgersi a circuiti illegali, ricorrendo all’usura.

Funzionamento della garanzia

Le risorse del Fondo erogabili annualmente non possono superare di 3 volte l'ammontare complessivo delle risorse del Fondo risultanti in gestione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

Le risorse del Fondo vengono impiegate principalmente per il rilascio di garanzie a prima richiestaesplicita, incondizionata e irrevocabile a favore dei soggetti finanziatori - banche, intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario, TUB), operatori di microcredito - per finanziamenti fino a 150.000 euro in favore dei beneficiari finali.

La garanzia copre fino all'80% dell'importo dovuto (capitale, interessi contrattuali e di mora) e non può eccedere la durata del finanziamento garantito.

Per accedere a un nuovo finanziamento garantito, il beneficiario dovrà aver restituito integralmente il precedente o essere in regolare ammortamento con almeno il 25% del capitale già rimborsato.

Le risorse finanziarie, da richiedere con procedura telematica ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale, sono ripartite tra le fondazioni, associazioni e confidi censiti sulla base di parametri che, tra l’altro, includono:

  • la dotazione patrimoniale dell'ente;
  • l'efficienza della sua gestione;
  • l'importo dei contributi già assegnati e utilizzati;
  • l'ambito territoriale di operatività;
  • il volume delle garanzie concesse;
  • la tempestività nell'aggiornamento dei dati sulla piattaforma informatica.

Per ciascuna operazione ammessa, i Confidi, le associazioni o le fondazioni sono tenuti ad effettuare accantonamenti a tutela della propria solidità finanziaria, modulati in funzione della dimensione del portafoglio garanzie[2].

Tali accantonamenti devono essere adeguati al variare dell'importo garantito e della probabilità di insolvenza del debitore e devono risultare sia dalle scritture contabili che dalla piattaforma informatica.

Escussione della garanzia

Al verificarsi dell’evento di rischio, la garanzia può essere escussa esclusivamente da parte dei c.d. soggetti finanziatori[3] che risultino dalla piattaforma informatica per la gestione del Fondo.

Previa diffida di pagamento al beneficiario finale, i soggetti finanziatori devono inviare istanza[4] al Confidi, alla fondazione o all’associazione entro 18 mesi dall'inadempimento accertato. Conseguentemente, il soggetto garante[5] liquida quanto dovuto entro 90 giorni, aggiornando la piattaforma informatica.

Dopo aver liquidato la garanzia e al fine di recuperare le somme dal soggetto beneficiario inadempiente, il Confidi, l'associazione o la fondazione inserisce sulla piattaforma una stima delle spese legali massime e dell'importo recuperabile. A conclusione delle azioni esecutive, questi ultimi potranno richiedere alla Segreteria Antiusura il rimborso delle spese legali documentate nei limiti indicati sulla piattaforma informatica.

Sono ammessi accordi transattivi quando i soggetti garanti attestino sulla piattaforma che l'accordo rappresenti il miglior risultato finanziario raggiungibile, a condizione che sia prevista una percentuale di recupero di almeno il 15% del debito complessivo o la soglia maggiore fissata dalla Commissione antiusura. Tali accordi transattivi necessitano dell’approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, applicandosi il regime del silenzio assenso decorsi 30 giorni.

Monitoraggio e obblighi di rendicontazione

Confidi, fondazioni e associazioni sono tenuti a un monitoraggio almeno trimestrale tramite la piattaforma informatica per la gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura e a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al MEF contenente dati su contributi in gestione, prestiti garantiti, garanzie escusse, importi recuperati e spese di gestione.

Sono oggetto di tale relazione:

  • l'ammontare delle risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura in gestione;
  • i prestiti garantiti;
  • l'elenco dei beneficiari con le caratteristiche dei finanziamenti deliberati;
  • le garanzie escusse per banca;
  • gli importi recuperati e i relativi costi;
  • il rendiconto delle spese di gestione del Fondo, per le sole fondazioni e associazioni.

Regime transitorio

È previsto un regime transitorio per i Confidi ex art. 112 TUB già assegnatari di risorse del Fondo che non soddisfino i criteri di competenza.

Questi ultimi possono presentare istanza al MEF per continuare ad operare per il rilascio di garanzie, con esclusione delle erogazioni dirette, per un periodo massimo di 24 mesi, durante il quale sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco. Decorso tale periodo senza adeguamento, vengono cancellati dall'elenco e devono restituire le risorse del Fondo non ancora impegnate.

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[1] Ai sensi dell’articolo 15, comma 8 della legge n. 108 del 7 marzo 1996, la Commissione è costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

[2] I soggetti garanti sono tenuti ad accantonare il 100% dell'importo massimo garantito per le prime 5 operazioni garantite dal Fondo, il 50% per le successive 15 operazioni e il 25% come soglia minima per tutte le successive.

[3] Banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 TUB, intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB, operatori di microcredito di cui all’articolo 111 TUB.

[4] L’istanza deve essere corredata di documentazione bancaria relativa alla concessione del finanziamento e prova dell'avvenuto invio della diffida (raccomandata A/R o PEC).

[5] Confidi, associazioni o fondazioni.