Salario giusto e incentivi
Si prevede che la contrattazione collettiva costituisce lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 non può essere inferiore al trattamento economico complessivo individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto del settore e della categoria produttivi di riferimento nonché dell'attività principale o prevalente esercitata e della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.
L’accesso ai benefici previsti dal presente decreto è subordinato alla condizione che il trattamento economico individuale corrisposto non sia inferiore a quello determinato in base ai criteri suddetti.
Si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le posizioni di lavoro disponibili pubblicate sul Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL rechino anche alcuni dati inerenti al contratto collettivo applicato e alla retribuzione.
Contrattazione collettiva di prossimità
In materia di contratti collettivi di prossimità[1] si prevede che tali contratti e le specifiche intese da essi realizzate siano depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche socialie il CNEL e che le intese che derogano in senso peggiorativo a disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale siano comunicate ai lavoratori interessati e, se riguardano datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, siano altresì sottoscritte presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.
Monitoraggio e raccolta dei dati in materia retributiva
Al fine di garantire il monitoraggio, la trasparenza e l'informazione in materia retributiva, fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali, si prevede un’attività di raccolta e condivisione di dati in materia retributiva, nonché di elaborazione di appositi indicatori e analisi periodiche in tale ambito. Tale attività è svolta in collaborazione tra il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), l’INPS, l’ISTAT, l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e altri soggetti, individuati con i decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Rapporto nazionale sulle retribuzioni e monitoraggio della contrattazione decentrata
Si prevede che la Commissione dell’informazione del CNEL elabori con cadenza almeno annuale, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto nazionale sulle retribuzioni nel settore privato, che deve anche essere trasmesso alle Camere.
Inoltre, viene prevista l’istituzione di un archivio amministrativo, relativo ai contratti collettivi di lavoro del settore privato, aziendali e territoriali, facente parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, già curato dal CNEL.
Rinnovi contrattuali
Con riferimento ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore privato, si demanda alla contrattazione collettiva la determinazione sia delle procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi, sia dei criteri di adeguamento da applicare nel periodo temporale intercorrente tra la scadenza di un contratto e la sottoscrizione del nuovo.
In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla data di scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell'incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura del 50 per cento della stessa.
Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Si prevede che l’indicazione del codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro rientri tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro privato è tenuto a rendere al lavoratore, entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa.
Tale codice alfanumerico unico, relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, deve essere utilizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dall’INPS, dal CNEL e dagli altri enti competenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, anche mediante interoperabilità delle banche dati disponibili, ai fini del monitoraggio dell’effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dell’individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati.
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[1] I contratti collettivi di prossimità (o "accordi di secondo livello") sono intese aziendali o territoriali introdotte dall'articolo 8 del D.L. n. 138/2011.