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Incentivi all’occupazione e conciliazione famiglia-lavoro

Data 21/07/2026

Incentivi all’occupazione e conciliazione famiglia-lavoro

Come anticipato in premessa, il provvedimento conferma, con alcune modifiche, le agevolazioni e gli incentivi per le assunzioni di donne, di giovani, nelle aree ZES e per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Bonus donne 2.0

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate viene introdotta, per il 2026, una nuova disciplina dell’esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio, ampliando, attraverso la modifica di alcuni presupposti per il riconoscimento, la platea dei beneficiari.

L’esonero in oggetto viene riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un periodo massimo di 24 o 12 mesi, a seconda della lunghezza del periodo di disoccupazione e del tipo di svantaggio in cui si trova la donna, e, entro determinati limiti di spesa, nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile, aumentato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle aree della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

Il riconoscimento di tale esonero è subordinato alle seguenti condizioni:

  • che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto;
  • che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi;
  • che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Rispetto all’omologa agevolazione introdotta dal c.d. decreto Coesione e prorogata dal c.d. decreto Milleproroghe, per questa agevolazione (abrogativa della precedente) cambiano la misura e durata del beneficio e i requisiti di svantaggio da verificare:

  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. In tali casi la durata massima dell’esonero è pari a 24 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e che si trovino in una delle condizioni rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato” ai sensi dell’art. 2, n. 4, lettere da b) a g) del Regolamento UE 651/2014.

I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 63,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51,3 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sulle risorse destinate al Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Bonus Giovani

Si prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privatiper le assunzioni, effettuate nell’anno 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie, a condizione che:

  • l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto;
  • i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale.

L’esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessatoovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato.

Il beneficio si applica per le assunzioni di soggetti di età inferiore a 35 anni rientranti in una delle seguenti categorie:

  1. persona priva da almeno ventiquattro mesi di impiego regolarmente retribuito;
  2. persona priva da almeno dodici mesi di impiego regolarmente retribuito e appartenente ad una delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere c), e), f) e g) del numero 4) dell'articolo 2 del Regolamento UE n. 651/2014

Sono esclusi dall’esonero contributivo i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva interessata dall’assunzione.

Il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 109,7 milioni di euro per l’anno 2026, 252,4 milioni per l’anno 2027 e 135,4 milioni per l’anno 2028.

Bonus ZES 2026

Per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, viene previsto un esonero transitorio dal versamento dei complessivi contributi previdenziali in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni rientranti in determinate fattispecie, effettuate nell’anno 2026 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Tale esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato.

Le condizioni per riconoscere l’esonero sono le seguenti:

  • i datori di lavoro privati devono occupare fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione;
  • i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardare personale non dirigenziale e comportare un incremento occupazionale netto;
  • i lavoratori, alla data dell’assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico.

Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro degli under 35

Si riconosce un esonero contributivo totale per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo di 500 euro mensili, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, trasformano senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, mai occupato stabilmente in precedenza.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Il riconoscimento di tale esonero è subordinato alle seguenti condizioni:

  • che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto;
  • che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi;
  • che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale esonero contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 18,2 milioni di euro per il 2026, di 87,5 milioni di euro per il 2027 e di 69,3 milioni di euro per il 2028.

Tirocini extracurriculari

La durata massima complessiva dei tirocini extracurriculari viene stabilita in 12 mesi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla normativa vigente.

Conciliazione famiglia-lavoro

Esonero dal versamento di contributi previdenziali

Al fine di sostenere laconciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, la disposizione di cui all’art. 6 del decreto introduce il riconoscimento per gli anni 2026, 2027 e 2028, di un esonero dal versamento di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per quelle aziende che possiedono le certificazioni utili a dimostrare l’adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura, di cui all’articolo 8, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 - “Codice degli incentivi”.

Tale esonero, determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, viene riparametrato e applicato su base mensile con apposito decreto interministeriale.

Le aziende in possesso delle suindicate certificazioni beneficiano, altresì, delle attività di promozione di competenza dell’Agenzia per la promozione all’estero l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).

L’esonero è riconosciuto nel limite di 7 milioni di euro per il 2026 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Servizi per l'infanzia

Si prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunichino all’INPS – in fase di prima applicazione entro il 1° settembre 2026 – il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture, pubbliche e private, in possesso del titolo abilitativo all’esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l’infanzia.

Tutor per la sostenibilità economica

Si prevede che nell’ambito dei Programmi operativi nazionali o regionali[1], cofinanziati dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027, gli enti responsabili possono istituire la figura del Tutor per la sostenibilità economica, con il compito di assistere i lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale nella valutazione della sostenibilità economica di determinate operazioni.

Nello specifico, il Tutor supporta il lavoratore nella valutazione della sostenibilità delle obbligazioni economiche, finanziarie e abitative e lo assiste nei rapporti con istituti di credito, intermediari finanziari, amministrazioni pubbliche, enti impositori e della riscossione, università, enti gestori del patrimonio residenziale pubblico e altri soggetti creditori, anche ai fini della rinegoziazione delle condizioni economiche e dell'accesso agli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Collocamento lavorativo delle persone con disabilità

Si stabilisce il mantenimento della posizione in graduatoria acquisita dai lavoratori con disabilità all'atto dell'inserimento nell'azienda anche quando assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, fino alla trasformazione o alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.

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[1] I Programmi operativi nazionali o regionali sono programmi sostenuti dalle risorse europee per la coesione - assegnate sulla base di accordi stipulati con i singoli Stati membri (Accordi di Partenariato), in relazione agli obiettivi di policy individuati nei medesimi accordi e in un arco temporale di sette anni (Ciclo di programmazione) - e dal relativo cofinanziamento nazionale, che si aggiunge a quello europeo per il principio di addizionalità. I Programmi nazionali, gestiti dalle amministrazioni centrali, sono rivolti a tutte le regioni o a specifiche categorie di regione, mentre i Programmi regionali sono gestiti dalle singole Regioni o Province autonome