Prevenzione e contrasto del caporalato digitale
Le misure sono volte alla prevenzione e al contrasto del caporalato digitale, con l'obiettivo di garantire tutele effettive ai lavoratori intermediati da piattaforme digitali. È stato esplicitamente circoscritto l’ambito di applicazione delle tutele introdotte ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali di cui al Capo V-bis del D.lgs. n. 81/2015. Ulteriori interventi hanno riguardato:
- la qualificazione del rapporto di lavoro, per cui rilevano le concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti. La norma ha modificato gli indici utili alla qualificazione del rapporto di lavoro che vengono individuati in tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all’effettivo tipo contrattuale, compresi quelli desumibili dall’utilizzo di sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati;
- la presunzione della natura subordinata del rapporto di lavoro ove emergano fatti che indicano l’esistenza di poteri di direzione e controllo anche per il tramite di sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati, fatta salva la prova contraria;
- gli obblighi informativi nei riguardi del lavoratore: la norma riconosce, tra le altre informazioni, il diritto del lavoratore a ottenere una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano per decisioni automatizzate relative alla limitazione, alla sospensione o alla chiusura del suo account, al diniego della retribuzione per il lavoro prestato e alla modifica della situazione contrattuale del lavoratore;
- il rafforzamento della tutela per i rider delle piattaforme digitali.
Ulteriori disposizioni urgenti
Con il presente decreto sono state introdotte nuove disposizioni in materia di:
- previdenza complementare: la norma ha introdotto il limite di durata di cinque esercizi e di rinnovo (massimo due mandati consecutivi) per gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;
- distacco sperimentale: ammesso in via sperimentale dalla entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2029 il distacco di lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte e previo accordo sindacale, anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano il medesimo contratto collettivo, per fini di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva. Sono demandate al Ministero del Lavoro le modalità attuative di tale disposizione. Tale distacco è previsto solo per finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità produttiva, della conservazione delle competenze professionali o per evitare o limitare sospensioni dell’attività lavorativa, riduzione di orario di lavoro o ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero del personale;
- continuità occupazionale dei lavoratori somministrati: la norma interviene sul limite di durata complessiva delle missioni a tempo determinato, presso lo stesso soggetto utilizzatore, di un lavoratore assunto a tempo indeterminato dal somministratore. In particolare, fatte salve le diverse previsioni del contratto collettivo di lavoro applicato dall’utilizzatore, viene previsto un limite di 36 mesi, nel cui computo rientrano esclusivamente le suddette missioni. Tale limite viene dunque distinto rispetto al limite, già vigente, di 24 mesi, il quale resta valido con riferimento, in via unitaria, sia alla durata di missioni a termine presso lo stesso utilizzatore nell’ambito di precedenti contratti a termine tra somministratore e lavoratore somministrato, sia a contratti di lavoro a termine intercorsi tra lavoratore somministrato e utilizzatore. La norma prevede anche che il suddetto limite di 36 mesi decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che nel relativo computo non rientrano gli eventuali periodi precedenti di missione a termine, se svolti da un lavoratore già assunto dal somministratore a tempo indeterminato. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione;
- operatori sanitari esteri: modificata la disciplina per l'esercizio temporaneo in Italia degli operatori con qualifiche estere, prevedendo parametri formativi minimi da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Disposizioni finali
Le disposizioni del presente decreto:
- non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e ai contratti collettivi ad essi applicabili;
- si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di impresa;
- si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.
Restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali in materia di contrattazione collettiva.