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Misure a sostegno dell'occupazione giovanile

Data 26/03/2026

L’occupazione giovanile è incentivata attraverso interventi a breve termine e misure strutturali di lungo periodo. Inoltre, sono previste iniziative, misure e programmi che mirano a favorire l’inserimento o il reinserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Di seguito si riportano i principali interventi in tale ambito.

Misure del Decreto Coesione

Il decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024 convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 4 luglio 2024 (“Decreto Coesione”) recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, contiene, tra le altre, una serie di misure a favore dell’occupazione giovanile.

Nello specifico sono previsti vari interventi a favore dei giovani under 35:

  • Autoimpiego Centro-Nord Italia;
  • Resto al Sud 2.0;
  • incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica;
  • Bonus Giovani

Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0

I beneficiari delle misure “Autoimpiego Centro-Nord Italia“e “Resto al Sud 2.0” sono i giovani under 35, in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono previsti finanziamenti per servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio per l’incremento delle competenze o veri e propri sostegni all’investimento attraverso voucher ed interventi in regime de minimis.

La misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia è finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia.

La disposizione ammette a finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali.

Le predette attività devono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA o, in forma collettiva, per il tramite di costituzione di specifiche tipologie societarie individuate dalla norma.

Gli incentivi relativi agli interventi di sostegno sono fruibili, conformemente alla normativa europea sugli aiuti in regime de minimis[1], in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

  • un voucher di avvio in regime de minimis, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle predette attività di importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro;
  • un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento per l’avvio delle attività sopra descritte;
  • un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% dell'investimento per l’avvio delle attività sopra menzionate.

Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa per l’attuazione di Autoimpiego Centro-Nord Italia di 30,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l’anno 2025. La norma prevede, altresì, modifiche alla disciplina dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), condizionando tale indennità alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

La misura “Resto al SUD 2.0” mira a promuovere la costituzione di nuove attività nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a cui sono state successivamente aggiunte Lazio, Marche e Umbria.

Sono ammesse a finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le predette attività devono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA o, in forma collettiva, per il tramite di costituzione di specifiche tipologie societarie individuate dalla norma.

La norma precisa che gli incentivi relativi agli interventi di sostegno all’investimento sono fruibili, conformemente alla normativa europea (regolamento (UE) 2023/2831) sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

  • un voucher di avvio in regime de minimis per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle predette attività, di importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro;
  • un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% per l'avvio delle attività sopra descritte, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
  • un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% per l'avvio delle attività sopra indicate, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

La misura “Resto al SUD 2.0” si attua nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l’anno 2025.

Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici

Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore, con esclusione dei premi e contributi INAIL, relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo, ossia dal primo luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Bonus Giovani

La misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal primo settembre 2024 fino ad aprile 2025, assumono personale non dirigenziale under 35, mai occupato a tempo indeterminato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Tale misura è stata prorogata fino al 30 aprile 2026 dal decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (cd. Decreto Milleproroghe), convertito in legge dalla legge n. 26 del 27 febbraio 2026.

Nello specifico, l’esonero contributivo sarà pari al:

  • 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;
  • 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Qualora l’assunzione avvenga in una sede ubicata nell’area della ZES unica, incluse le regioni Marche e Umbria, il limite massimo mensile dell’esonero contributo è pari a 650 euro, purché si registri un incremento occupazionale netto.

In particolare, l’incremento occupazionale netto deve essere presente in entrambi i casi indicati di seguito:

    • per fruire dell’agevolazione “maggiorata” nel territorio della ZES unica nel limite massimo mensile di 650 euro;
    • per avere diritto al 100% di decontribuzione in tutto il territorio nazionale.

Esonero parziale contributi previdenziali

La legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio per l’anno 2026) mira a incrementare l'occupazione giovanile stabile.

Nello specifico si prevede il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per le assunzioni nel 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per profili non dirigenziali, e, sempre nel 2026, per trasformazioni di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

Misura “Più assumi meno paghi”

La misura, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023consente una maggiorazione, pari al 120%, del costo del lavoro ammesso in deduzione nel caso di incremento del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato e prevede una maggiorazione fino al 130% se si assumono lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra cui persone con disabilità, donne con almeno 2 figli, giovani ammessi agli incentivi all’occupazione.

Il decreto interministeriale del 25 giugno 2024 ne ha definito le modalità operative e l'elenco delle categorie "meritevoli di maggiore tutela" per accedere alla maggiorazione del 130% e la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio per l’anno 2025) ha prorogato l'agevolazione per il triennio 2025-2027.

Incentivi all’occupazione stabile nel Mezzogiorno

Il Governo ha previsto lo stanziamento di risorse per favorire l’occupazione giovanile stabile e sostenere le lavoratrici svantaggiate nella ZES Unica del Mezzogiorno.

Le risorse stanziate ammontano a:

  • 154 milioni di euro per il 2026;
  • 400 milioni di euro per il 2027;
  • 271 milioni di euro per il 2028.

Nello specifico, il beneficio in questione è riservato alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, nel 2026, di giovani under 35, che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

Sono inclusi i rapporti di lavoro part-time e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, mentre, sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, l’apprendistato e i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

 

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[1] Il regime “de minimis” è una procedura dell’Unione Europea che regola la possibilità per gli Stati membri di concedere alle imprese o organizzazioni presenti sul proprio territorio sostegni di tipo economico e finanziario, che rappresentino un vantaggio selettivo (quindi dedicati a singole categorie), senza violare le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che vietano agli Stati di incidere sul mercato falsandone la libera concorrenza. L’obiettivo principale di questi aiuti è fornire un livello di supporto finanziario limitato, ovvero che non distorce la concorrenza all’interno del mercato unico dell’Unione Europea. I massimali degli aiuti in regime di “de minimis” variano a seconda del settore in cui opera l’impresa. Per la maggior parte delle imprese, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. A partire dal 1° gennaio 2024, la Commissione Europea ha adottato un nuovo regolamento che incrementa i massimali degli aiuti “de minimis” che le imprese possono ricevere in tre anni fiscali. Il limite è stato aumentato da 200.000 euro a 300.000 euro per gli aiuti generici e da 500.000 euro a 750.000 euro per i servizi di interesse economico generale. Restano fissati a 100.000 euro per il trasporto merci su strada e a 15.000 euro per l’agricoltura. Questi nuovi massimali saranno in vigore fino al 31 dicembre 2026.

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