Sicurezza sul lavoro: rafforzate le tutele per i lavoratori
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, definisce il catalogo delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale che precludono al datore di lavoro la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
In particolare, il decreto individua per ciascuna violazione il corrispondente periodo di esclusione dalla fruizione delle agevolazioni normative e contributive, graduato per periodi da 3 a 24 mesi, in misura proporzionale alla gravità dell'illecito definitivamente accertato.
Tra le fattispecie che determinano l’esclusione dai benefici sono previsti:
- violazioni di natura penale (es. reato di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, assenza della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili);
- inadempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ogni altra violazione penale commessa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Pertanto, tale provvedimento subordina l’accesso alla premialità a una condotta aziendale di piena conformità, estesa all’osservanza dei presidi a tutela della salute, della sicurezza e della dignità del lavoratore.
La nuova disciplina dà attuazione all’art. 29 del D.L. n. 19/2024, che ha modificato l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, prevedendo, ai fini della perdita dei benefici, che le violazioni assumano rilevanza qualora siano accertate con provvedimenti divenuti definitivi, quali sentenze passate in giudicato ovvero ordinanze-ingiunzione adottate ai sensi dell'art. 18 della L. n. 698/1981.