14 marzo 2025
In linea con gli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nell’ambito delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) n. 1385/2024 in tema di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato, il disegno di legge in oggetto introduce all’art. 577-bis un nuovo reato denominato “femminicidio”.
Tale condotta rappresenta una fattispecie autonoma rispetto all’omicidio, che, per la gravità del fenomeno, il disvalore della condotta e la particolare struttura del reato, viene punita con la pena edittale dell’ergastolo, con applicazione di una pena non inferiore ai 24 anni di reclusione in caso di concorso di una singola circostanza attenuante.
La severità del regime sanzionatorio trova una sua giustificazione nella connotazione psicologica della condotta qualificata sul piano motivazionale “come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”.
La ratio della norma mira a tutelare la donna sia all’interno che all’esterno dell’ambito familiare, a prescindere dall’esistenza di un legame affettivo con l’autore del reato.
Nello specifico le principali misure previste dal disegno di legge riguardano:
- previsione dell’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero (PM) nei casi di codice rosso, non delegabile alla polizia giudiziaria, e connessi obblighi informativi e riflessi in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero;
- previsione del parere – non vincolante – della persona offesa in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi. Il giudice è tenuto ad un onere motivazionale aggiuntivo, specificando in sentenza le ragioni per cui abbia ritenuto infondate le deduzioni presentate della persona offesa;
- in caso di esigenze cautelari (fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) la legge presume che le misure cautelari della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico, siano le uniche applicabili in considerazione della gravità della fattispecie;
- limitazione all’accesso ai benefici penitenziari per gli autori di reati da codice rosso;
- rafforzamento degli obblighi formativi dei magistrati per favorire la migliore acquisizione di adeguate competenze nel settore;
- previsione di un regime di favore che consente di procedere alla registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti di reato, senza contemporaneo pagamento delle imposte di registro dovute;
- previsione, in favore delle vittime di reati da codice rosso, del diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali. In caso di femminicidio, sono previsti specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima, che ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente;
- per i restanti profili si applicano le norme sostanziali e procedurali vigenti per la fattispecie dell’omicidio ai sensi dell’art. 575 del codice penale.