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Sanità più efficiente e attenta alle esigenze dei cittadini: poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti

Al fine di garantire il diritto alla cura di tutti i cittadini, il buon funzionamento del sistema sanitario e la riduzione dei tempi delle liste di attesa, il Governo ha previsto, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 107 del 29 luglio 2024, un Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, che può subentrare alla Regione parzialmente o totalmente inadempiente, esercitando le funzioni di quest’ultima fino all’adozione del provvedimento necessario a soddisfare le esigenze dei cittadini.

In particolare, quest’Organismo si può sostituire all’amministrazione regionale:

  • nel caso in cui la Regione non nomini il Responsabile regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS);
  • nel caso in cui il RUAS o le Regioni non diano applicazione alle misure, previste dal decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2024, per la riduzione dei tempi delle liste di attesa.

Il d.P.C.M. disciplina, altresì, le modalità di esercizio del potere sostitutivo, che presuppone un confronto tra l’Organismo e la Regione inadempiente.

In particolare, l’Organismo contesta alla Regione i ritardi o le inadempienze rispetto agli obiettivi di riduzione dei tempi delle liste d’attesa, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute.

Qualora la Regione non possa addurre ragionevoli giustificazioni di fronte ai rilievi fatti o non possa superare il proprio inadempimento entro un ulteriore termine, l’Organismo si può sostituire alla Regione inadempiente per l’adozione degli atti o dei provvedimenti non posti in essere ai fini del soddisfacimento delle esigenze di cura dei cittadini.