Incentivi: pubblicato il nuovo Codice degli incentivi
Il decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, attuativo dell’articolo 3, commi 1 e 2, lett. b) della legge delega n. 160 del 27 ottobre 2023, ha introdotto una riforma organica volta a semplificare, armonizzare e razionalizzare il sistema delle agevolazioni per le imprese italiane.
Il decreto prevede che ciascuna amministrazione responsabile centrale, al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità dell’offerta degli incentivi di propria competenza, sia tenuta ad adottare un Programma degli incentivi nel quale individua, secondo le disposizioni e le tempistiche previste con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, i seguenti punti:
• gli obiettivi strategici di sviluppo;
• gli incentivi da destinare per la realizzazione degli obiettivi strategici di sviluppo;
• il cronoprogramma di attuazione;
• il quadro finanziario.
Gli incentivi sono attivati tramite bandi pubblicati dalle amministrazioni responsabili e sono ricompresi tra i soggetti beneficiari degli incentivi anche i lavoratori autonomi - nella cui definizione rientrano sia i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali sia gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi - i quali, in caso di possesso dei requisiti previsti dal bando, accedono agli incentivi alle medesime condizioni previste per le Piccole e Medie Imprese (PMI), ad eccezione di quelle il cui possesso non è richiesto per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo.
Un aspetto molto rilevante, apportato dalla riforma, è la completa digitalizzazione dello strumento degli incentivi, attraverso l’introduzione del “sistema Incentivi Italia”, un catalogo di servizi digitali volto ad integrare sia il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), sia la piattaforma “Incentivi.gov.it.”.
Le agevolazioni sono attribuite alle imprese nelle forme, anche combinate tra di loro nell’ambito di un medesimo incentivo, stabilite dall’articolo 12 del decreto legislativo e precisamente tramite:
• contributi a fondo perduto;
• garanzie su operazioni finanziarie;
• finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
• interventi nel capitale di rischio;
• agevolazioni fiscali e contributive;
• altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.
La disciplina del codice degli incentivi, invece, non si applicherà agli incentivi fiscali che non prevedono attività istruttorie valutative e agli incentivi fiscali in materia di accise.
Il decreto, inoltre, al fine di coordinare le politiche di incentivazione statali e regionali, ha istituito il Tavolo permanente degli incentivi, che costituirà una sede stabile di confronto alla quale parteciperanno i rappresentanti delle amministrazioni responsabili centrali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il decreto entrerà in vigore dalla data del 1° gennaio 2026.