Bonus ZES Unica: modalità attuative dell’esonero contributivo per le assunzioni dei giovani
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto che fissa le modalità attuative dell’esonero contributivo definito “Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica” introdotto dall’articolo 24 del Decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024.
Il vantaggio fiscale si inserisce nel solco delle iniziative volte ad incentivare l’occupazione giovanile nelle Regioni più svantaggiate del Paese, rientranti nell’area della cosiddetta Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, ed è rivolto alle piccole imprese fino a 10 dipendenti che assumono, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, persone di età inferiore a 36 anni, chiamate a prestare fisicamente servizio in una di tali Regioni e che siano disoccupate da almeno 24 mesi.
L’esonero contributivo riguarda il 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di euro 650 mensili, fino alla concorrenza della spesa autorizzata dallo stesso articolo 24 del Decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024 e comunque nel rispetto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Il decreto disciplina altresì modalità di presentazione delle domande all’INPS, rimettendo allo stesso Ente le attività di controllo dei requisiti per l’accesso al contributo nonché le attività di monitoraggio per la verifica del raggiungimento dei limiti di spesa.