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Bonus assunzioni giovani e donne: adottati i decreti attuativi

Sono stati adottati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, i decreti attuativi relativi al bonus giovani e al bonus donne.

Entrambe le misure sono finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027. E’ prevista un’agevolazione differenziata, rispettivamente, nella Zes unica e nel resto d’Italia.

Il bonus giovani, introdotto dall’art. 22, del D.L. N. 60/2024  consiste in un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 24 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono tra il 1° settembre2024 e il 31 dicembre 2025 lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L’esonero ha tetto mensile di 500 euro per ciascun lavoratore, con un’autorizzazione di spesa di 474,6 mln di euro per il 2025.

L’importo è elevato a 650 euro per le assunzioni nella Zes unica, effettuate tra il 31 gennaio 2025, data dell’autorizzazione della Commissione europea, e il 31 dicembre 2025.

Il bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, prevista dal d.lgs. n. 216/2023.

Il bonus donne, introdotto dall’art. 23 del D.L. n. 60/2024, prevede un incentivo per sostenere l’occupazione femminile stabile, con un’autorizzazione di spesa di 121,7 mln di euro per il 2025.

Il bonus consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e ha un limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, al netto dei premi INAIL.

L’incentivo si applica all’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zes unica, oppure all’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dalla Regione di residenza. Sono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero non è cumulabile con altri incentivi contributivi, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, prevista dal d.lgs. n. 216/2023.