Adottato il d.P.C.M. sui nuovi criteri per calcolare l’ISEE
Nell’ottica di garantire una maggiore certezza del diritto a contribuenti ed enti, il d.P.C.M. di modifica del d.P.C.M.. n. 159 del 5 dicembre 2013 recepisce una serie di novità che hanno modificato il testo del Regolamento che disciplina l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), strumento impiegato per accedere a misure sociali e di assistenza agevolate erogate dallo Stato e dagli enti locali.
Tra le principali novità, prevede l’esclusione dalla determinazione dell’ISEE, fino ad un massimo di 50.000 euro, del valore dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, come i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale.
Inoltre, per i nuclei familiari aventi tra i componenti persone con disabilità o non autosufficienti, sono esclusi dal computo del reddito di ciascun componente del nucleo familiare i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità. Viene, inoltre, attribuita una maggiorazione, pari a 0,5, al parametro della scala di equivalenza per ogni componente (del nucleo familiare) con disabilità media, grave o non autosufficiente.
Il decreto prevede comunque una disciplina transitoria di validità delle attestazioni ISEE già rilasciate e che resteranno valide ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza. Resta comunque la possibilità per le famiglie di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le regole fissate dal nuovo d.P.C.M.