Adottato il decreto su criteri e modalità per accelerare il trasferimento delle risorse finanziarie del PNRR
È stato adottato il decreto 6 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, che detta la disciplina per il trasferimento delle risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale.
In particolare, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili ai soggetti attuatori le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi attraverso l’apposita funzionalità del sistema ReGiS ovvero, nei casi in cui non sia possibile l’utilizzo della piattaforma ReGiS, gli altri canali indicati dall’amministrazione titolare della misura PNRR.
La norma prevede che, ai fini dell’erogazione sia dell’anticipazione, pari al 30%, sia dei trasferimenti intermedi successivi all’anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90% dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, sia del saldo finale, pari di norma al 10% dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta e provvedono al trasferimento delle risorse entro 30 giorni decorrenti dalla data della richiesta, salvo eventuali richieste di integrazioni.
Inoltre, al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi, le verifiche e i controlli sulla documentazione giustificativa saranno concentrati nella fase finale della procedura, prima dell’erogazione del saldo. Questo consente di procedere in modo più rapido con i trasferimenti, riducendo i tempi di attesa dei pagamenti nelle fasi iniziali e intermedie.
Le suddette procedure si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, compresi i progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d’imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.