D.L. n° 82/2021 (Convertito dalla L. n° 109/2021), art. 17, comma 5
Oggetto
Termini e modalità per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, nonché assicurare il trasferimento delle funzioni ispettive, in relazione alle competenze attribuite, e dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata