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Autonomia differenziata

La Legge n. 86 del 26 giugno 2024 definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

L'obiettivo è quello di valorizzare le potenzialità e le specificità di ciascun territorio, garantendo qualità ed efficienza nel godimento delle prestazioni da parte dei cittadini.

Il provvedimento trova applicazione anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, alle quali sono riconosciute forme di maggiore autonomia già dal 2001, anno della prima riforma del Titolo V della Costituzione.

Dall’applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le materie oggetto di maggiore autonomia

Le ulteriori forme di autonomia assegnate alle Regioni a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 116 della Costituzione, possono riguardare:

  • le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ossia "ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Possono quindi essere oggetto di ulteriori forme di autonomia le materie di legislazione concorrente; 
  • alcune materie di competenza esclusiva dello Stato: l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Finalità

In premessa, la norma definisce i principi generali, posti alla base dell’intervento normativo, tra cui:

  • il rispetto dell'unità nazionale e la rimozione delle discriminazioni e della disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio;
  • il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei princìpi di indivisibilità e autonomia; l'attuazione del principio del decentramento amministrativo;
  • la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonee ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché il rispetto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione.

Intese tra Stato e Regioni per il riconoscimento dell'autonomia

La legge modifica anche le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e le Regioni per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione.

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

  • fase di iniziativa: spetta alla Regione interessata, sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell'ambito della propria autonomia statutaria, trasmettere la richiesta di autonomia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia;
  • fase di negoziazione: tra lo Stato e la Regione interessata, a seguito della quale viene redatto uno schema di intesa preliminare, corredato di una relazione tecnica;
  • fase di approvazione: spetta al Consiglio dei ministri, che sottopone l’intesa al parere della Conferenza unificata. Successivamente, lo schema viene trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, al fine di rendere gli atti di indirizzo;
  • fase decisionale: tenuto conto del parere e degli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo.  L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Il disegno di legge cui è allegata l'intesa è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Le intese hanno una durata non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.  

Tali intese individuano le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale.

Individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e autonomia differenziata

I diritti civili e sociali devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale.  Pertanto, l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia in questi ambiti è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio.

Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie, volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese. Tutto ciò, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto delle clausole finanziarie di cui all’articolo 9 della legge e degli stanziamenti previsti nella legge di bilancio (lettera d) del comma 793 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

I LEP sono determinati per quasi tutte le materie della legislazione concorrente, indicano “la soglia costituzionalmente necessaria” e costituiscono “il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale”.

La norma attribuisce al Governo una delega ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi concernenti la determinazione dei relativi LEP, quale presupposto per l’attribuzione alle Regioni ordinarie delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie di cui all'art. 116, comma 3, della Costituzione (norma generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, governo del territorio etc..).

La disposizione prevede, altresì, l'aggiornamento periodico dei LEP con d.P.C.M., in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici conseguenti al mutamento del contesto socioeconomico o dell'evoluzione della tecnologia.

Istituzione della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali

La legge istituisce la Commissione paritetica Stato–Regione-Autonomie locali al fine di individuazione i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione dell’autonomia nelle materie richieste. La Commissione svolge anche compiti di monitoraggio, attraverso una valutazione annuale degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonoma.

Perequazione e unità nazionale

La legge prevede misure perequative per garantire l'unità nazionale e per uno sviluppo economico generale, salvaguardando la coesione e la solidarietà sociale. Le misure devono tenere conto di eventuali squilibri economici e sociali e nel caso rimuoverli. 

Per saperne di più

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