DPCM 11 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale)
Il DPCM 14 luglio 2020 ha prorogato al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020.
DPCM 11 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale)
Il DPCM 14 luglio 2020 ha prorogato al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020.
DPCM - COVID FASE 3 Infografica 1
Attività consentite dal 15 giugno e proroga di alcune misure di contenimento
Misure relative allo svolgimento di attività sportive
1. dal 12 giugno, riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive
2. dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori
Misure per la famiglia
I centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni possono riaprire
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
Vengono riattivate le attività sociali socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno, o da parte, di centri semiresidenziali per persone con disabilità
DPCM - COVID FASE 3 Infografica 2
Attività consentite dal 15 giugno e proroga di alcune misure di contenimento
Misure relative allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, commerciali, culturali
1. riaprono teatri, sale cinematografiche, da concerto e sono consentiti gli spettacoli all'aperto e in spazi aperti al pubblico con alcune cautele/precauzioni
2. le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso, restano sospese
3. le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica
4. le fiere e congressi restano sospese fino al 14 luglio 2020
5. i corsi professionali in presenza sono consentiti
Misure relative allo spostamento e transito in Italia da e per l’estero
1. non sono soggetti ad alcuna limitazione i viaggi da e per i Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Vaticano, San Marino, Principato di Monaco e Andorra
2. fino al 30 giugno sono vietati gli spostamenti da e per gli altri Paesi esteri, salvo che per comprovati motivi di salute, esigenze lavorative o per assoluta urgenza
3. per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, urgenza o per motivi di salute non è previsto l’obbligo di quarantena domiciliare se il periodo di permanenza è inferiore a 120 ore (5 giorni)